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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Avviso accertamento - obbligo di motivazione - valutazione delle osservazioni del contribuente - art. 12, Legge n. 212/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2011. Gli avvisi recuperavano a tassazione 55.000 euro di costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, fatturate dalla società C.M. M. S.r.l. I contribuenti sostenevano, tra l'altro, che l'avviso fosse illegittimo perché non aveva dato conto delle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione e contestavano nel merito l'inesistenza delle operazioni. La Commissione ha chiarito che l'art. 12 della Legge n. 212/2000 impone di consentire la presentazione delle osservazioni e di valutarle, ma non richiede necessariamente che l'avviso espliciti dettagliatamente tale valutazione, salvo che l'omissione leda concretamente i diritti di difesa.

La decisione

La Commissione ha ritenuto errata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato gli avvisi per la mancata risposta espressa alle osservazioni. Tuttavia, esaminando i motivi dell'appello incidentale dei contribuenti, ha ritenuto non sufficientemente provata l'inesistenza delle operazioni. In particolare, il compenso era stato concordato a corpo, la società emittente disponeva di numerosi dipendenti e svolgeva attività compatibili con le prestazioni fatturate, mentre il pagamento parziale in contanti non era sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. È stata inoltre considerata, come elemento del complessivo quadro probatorio, la decisione del GUP di Savona che aveva dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva, pur nel rispetto del principio del doppio binario tra processo penale e tributario. L'appello incidentale dei contribuenti è stato accolto e gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati illegittimi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente

    La norma prevede un termine dilatorio di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni del contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione.

    La norma garantisce il contraddittorio procedimentale e impone all'Amministrazione di considerare le osservazioni del contribuente, ma non stabilisce, a pena di nullità, l'obbligo di riportare nell'avviso una motivazione specifica e dettagliata sulle singole osservazioni. La nullità può derivare dall'omessa valutazione solo quando ciò comporti una concreta lesione dei diritti o delle garanzie del contribuente.

  • Art. 109, D.P.R. n. 917/1986 – deducibilità dei componenti negativi di reddito

    Il costo di 55.000 euro era stato ritenuto dall'Ufficio indebitamente dedotto perché riferito a prestazioni inesistenti.

    La deduzione fiscale dei costi presuppone che essi siano effettivi e inerenti all'attività d'impresa. Nel caso concreto, tuttavia, la Commissione ha ritenuto non adeguatamente provata l'inesistenza delle prestazioni.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dai contribuenti in relazione alla decadenza dal potere di accertamento.

    La questione dei termini di decadenza era stata riproposta dai contribuenti, ma la decisione è stata definita sulla base dell'insufficienza della prova dell'inesistenza delle operazioni.

  • Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000

    Il procedimento penale riguardava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

    La decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, in virtù del principio del doppio binario, ma può essere valutata come elemento probatorio insieme agli altri elementi del processo.

  • Art. 46, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Ufficio per la richiesta di parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'IRAP.

    La disposizione consente la declaratoria di estinzione del giudizio quando viene meno la materia del contendere; tale questione non costituisce il principale fondamento della decisione riportata.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nell'avviso di accertamento delle osservazioni presentate dal contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'atto. È necessario verificare se l'Amministrazione abbia effettivamente considerato le osservazioni e se l'omissione abbia prodotto una concreta lesione del diritto di difesa.
  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio, ma non trasforma ogni irregolarità formale dell'avviso in una causa automatica di invalidità.
  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi seri, precisi e concordanti; semplici anomalie, come pagamenti parzialmente effettuati in contanti o irregolarità formali delle fatture, possono non essere sufficienti da sole.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando la concreta capacità del fornitore di eseguire le prestazioni, la reale esistenza dei rapporti commerciali, la coerenza economica dell'operazione e la documentazione sottostante.
  • Una decisione penale favorevole non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, ma può rafforzare la posizione del contribuente se riguarda gli stessi fatti ed è adeguatamente motivata.
  • Anche quando il giudice esclude un vizio formale dell'avviso, può comunque annullarlo per insufficienza della prova sostanziale posta a fondamento della pretesa fiscale.

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