Sentenza del 04/06/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - ADER - rappresentanza processuale - avvocati del libero foro - limiti e condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 33.028,92 relativa a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2006, sostenendo l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione dell'intimazione e della cartella di pagamento prodromica, nonché contestando la mancata produzione della cartella. Nel corso del giudizio ha inoltre eccepito l'inammissibilità della costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero foro, per assenza della necessaria documentazione sui poteri di rappresentanza e sulla scelta di derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto sanato il vizio originario della procura dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché l'ente ha prodotto, a seguito dell'ordine di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c., il protocollo con l'Avvocatura dello Stato, il regolamento di amministrazione, il verbale motivato del Comitato di gestione del 17 dicembre 2018 e il relativo parere dell'Avvocatura. Tali atti sono stati considerati idonei a dimostrare sia i criteri generali per il ricorso ad avvocati del libero foro sia la decisione concreta di confermare gli incarichi già conferiti. Nel merito, la Commissione ha ritenuto valida la notificazione della cartella: l'atto era stato depositato presso il Comune, era stato affisso l'avviso di deposito ed era stata inviata la raccomandata informativa, ricevuta personalmente dal contribuente. L'eventuale assenza di relata avrebbe comunque integrato una mera irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto. L'appello è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per le spese del giudizio.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente, tramite l'organo rappresentativo o dipendenti delegati, salvo i casi in cui possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; non è ammessa, in via generale, la rappresentanza volontaria da parte di soggetti esterni.
Art. 1, commi 5 e 8, D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
"l'assistenza difensiva ... sia prestata dall'Avvocatura dello Stato, salva l'ipotesi in cui l'Ente decida di avvalersi ... di avvocati del libero foro"
Agenzia delle Entrate-Riscossione deve normalmente avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ma può ricorrere ad avvocati del libero foro se ciò è previsto da criteri organizzativi generali e giustificato da una decisione motivata riferita al caso concreto.
Art. 43 del R.D. n. 1611/1933, come modificato dall'art. 11 della L. n. 103/1979
La deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede una specifica e motivata determinazione dell'ente, che evidenzi le ragioni concrete del ricorso a un avvocato del libero foro.
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Il difetto o vizio della rappresentanza processuale o della procura può essere regolarizzato su ordine del giudice. La sanatoria opera retroattivamente, impedendo che il vizio determini l'inammissibilità della costituzione.
Art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992
Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, compreso il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 182 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale irregolarità della notificazione non comporta necessariamente l'inesistenza dell'atto e può essere sanata quando la notificazione abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di averne conoscenza.
Art. 139 c.p.c.
Disciplina le modalità della notificazione in caso di assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto, comprese le formalità del deposito presso il Comune, dell'affissione dell'avviso e dell'invio della raccomandata informativa.
Art. 63 D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il giudizio di rinvio successivo alla cassazione della precedente sentenza.
Massime di principio
- Quando Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce con un avvocato del libero foro, non è sufficiente la sola procura: devono essere prodotti l'atto organizzativo generale che stabilisce i criteri per il ricorso a professionisti esterni e una deliberazione specifica e motivata che giustifichi tale scelta nel caso concreto.
- L'assenza iniziale della documentazione sui poteri del difensore costituisce normalmente un vizio sanabile, non un'inesistenza automatica della costituzione. Il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., e la sanatoria può operare con effetto retroattivo.
- La successione da Equitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non determina di per sé l'interruzione dei processi pendenti. Se il nuovo ente subentra senza costituirsi formalmente, può proseguire l'attività difensiva già svolta dal difensore di Equitalia secondo la disciplina previgente.
- La mancata relata o altre irregolarità formali della notificazione non comportano automaticamente l'inesistenza dell'atto: occorre verificare se il destinatario ne abbia comunque avuto conoscenza e se la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo.
- Per contestare efficacemente una cartella o un'intimazione è necessario dimostrare concretamente l'inesistenza della notificazione o la mancata conoscenza dell'atto; la documentazione postale, le annotazioni di deposito e la raccomandata informativa possono essere sufficienti a provare la regolarità della procedura.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare le questioni devolute dalla sentenza o ordinanza di cassazione e provvedere complessivamente sulle spese dei gradi di merito secondo l'esito finale della controversia.
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