Sentenza del 04/06/2019 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Mancato rimborso del credito IVA(capitale + interessi) - Omessa produzione della documentazione richiesta per le annualità contestate - Insufficienza della relazione del curatore fallimentare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il mancato rimborso del credito IVA ceduto dalla società fallita, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi. Sosteneva che il credito fosse dimostrato, in particolare, dalle relazioni del curatore fallimentare e che l'Amministrazione non potesse pretendere ulteriore documentazione per le annualità risalenti, anche in considerazione del decorso del termine decennale. La questione centrale riguardava invece l'insufficienza della documentazione prodotta per provare l'esistenza, l'ammontare e la spettanza del credito.
La decisione
La pretesa di rimborso non è stata accolta. È stato affermato che il credito IVA ceduto deve essere adeguatamente documentato e che il decorso del decennio non esonera il contribuente o il cessionario dall'onere di provare la fondatezza della richiesta. Le relazioni del curatore fallimentare, da sole, non sono equipollenti alle fatture e agli ulteriori documenti contabili necessari per consentire all'Ufficio di verificare l'esistenza del credito, la sua esatta misura, nonché i requisiti formali, l'inerenza, la competenza e la congruità dei costi. L'Amministrazione conserva il potere-dovere di controllare la sussistenza del credito prima di procedere al rimborso.
Norme richiamate
Normativa IVA in materia di detrazione e rimborso del credito d'imposta
Il credito IVA deve essere provato nella sua esistenza e nel suo preciso ammontare mediante documentazione contabile idonea; il diritto al rimborso non deriva automaticamente dalla mera indicazione del credito o dalla sua cessione.
Regole sull'onere della prova nel processo tributario
Chi richiede il rimborso deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, mettendo l'Amministrazione in condizione di verificarne la fondatezza e la misura.
Disciplina della cessione del credito IVA
Il cessionario subentra nella posizione relativa al credito, ma la cessione non elimina la necessità di provare l'esistenza e la spettanza del credito originario.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso fiscale deve conservare e produrre la documentazione primaria idonea a dimostrare origine, ammontare e spettanza del credito; non bastano dichiarazioni riepilogative o attestazioni di terzi.
- La cessione di un credito tributario non lo rende automaticamente esigibile: il cessionario assume anche il rischio che il credito non sia adeguatamente documentato o non risulti verificabile.
- Le relazioni del curatore fallimentare possono avere valore indiziario o riepilogativo, ma normalmente non sostituiscono fatture, registri IVA, dichiarazioni e altra documentazione contabile necessaria al controllo.
- Il decorso del tempo, anche se significativo, non elimina necessariamente l'onere di provare il credito quando il rimborso è ancora oggetto di verifica e la documentazione è indispensabile per accertarne l'esistenza.
- L'Amministrazione finanziaria può rifiutare il rimborso, in tutto o in parte, quando la documentazione prodotta non consente di verificare requisiti formali, inerenza, competenza, congruità e corretta quantificazione del credito.
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