Cassazione Penale, Sentenza n. 26135/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e lamentata inattendibilità della teste Noris Crema, poiché la Corte territoriale avrebbe attribuito a Premi la responsabilità sulla base di dichiarazioni parziali e interessate, omettendo riscontri esterni; (2) doglianza circa la configurazione del reato (art. 2636 c.c.): Premi non avrebbe partecipato all'assemblea e si sarebbe limitato a predisporre o depositare il verbale, senza contribuire all'evento consistente nella formazione fraudolenta della maggioranza, essendo il reato un delitto di evento che presuppone l'effettivo svolgimento dell'assemblea; (3) sul capo c) si sostiene che, dopo il decesso di Ettore Miccoli, la maggioranza sarebbe comunque risultata in capo ai figli, per cui mancherebbe la frode nella determinazione della maggioranza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile/infondato il primo motivo nella parte in cui ripropone valutazioni di merito sull'attendibilità delle testimonianze, ma ha rilevato un errore giuridico significativo sul secondo motivo (capo a): il reato previsto dall'art. 2636 c.c. è un reato di evento che richiede l'effettivo svolgimento dell'assemblea e che la condotta fraudolenta abbia concretamente determinato la maggioranza; la sentenza impugnata non ha chiarito se l'assemblea si sia realmente tenuta. Perciò la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al capo a) per verificare la tenuta effettiva dell'assemblea; ha rigettato il ricorso per il resto (capo c e altri profili).
Norme richiamate
Il delitto di illecita influenza sull'assemblea è qualificato come reato di evento: occorre che atti fraudolenti o simulatori abbiano effettivamente determinato l'alterazione della maggioranza in una assemblea reale, non basta la sola simulazione della sua tenuta
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione, come parametro per la sufficienza dei motivi enunciati
art. 23, comma 8, d.l. n. 127/2020 (richiamato nel procedimento)
Norma procedurale richiamata circa la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; ha rilevanza procedurale ma non sul merito penale
Giurisprudenza di legittimità sulla natura di reato di evento ex art. 2636 c.c.
Sez. 5, n. 17939 del 21/05/2013; Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020
La giurisprudenza consolidata afferma che l'art. 2636 richiede comportamenti artificiosi e simulatori che realizzino un inganno idoneo a determinare effettivamente la maggioranza in un'assemblea reale: la valutazione dell'incidenza sulla maggioranza è elemento essenziale e non meramente formale
Massime di principio
- Il reato di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c. è un reato di evento: per integrarlo è necessario che una condotta fraudolenta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza in una assemblea effettivamente tenuta; la mera simulazione di un'assemblea può non essere sufficiente.
- La predisposizione o il deposito di verbali falsi possono integrare il concorso nella consumazione dell'art. 2636 se è dimostrabile che tali atti hanno concretamente alterato la formazione della maggioranza o hanno reso possibile l'effetto illecito (es. nomina amministratore), anche se l'autore non era materialmente presente all'assemblea.
- Le questioni di credibilità e valutazione delle prove (testimonianze, documenti) sono, di norma, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria; chi impugna deve individuare errori di diritto o manifesta illogicità nella valutazione probatoria.
- Per ottenere annullamento parziale in Cassazione è efficace dimostrare un errore di qualificazione giuridica (ad es. natura di reato di evento e conseguente requisito dell'assemblea reale) più che una semplice diversa lettura dei fatti.
- Nel contesto di successione e variazione delle quote, occorre verificare l'effettivo momento in cui la maggioranza si forma: contare quote 'come se' fossero già trasferite non basta se la titolarità non si è ancora costituita legalmente al momento dell'assemblea.
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