Sentenza n. 1149/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo al verbale di contestazione per transito in corsia riservata rilevato da un sistema automatizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria del verbale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione utile a verificare la legittimità di un verbale di contestazione del 3 dicembre 2025, notificato il 22 gennaio 2026, relativo alla violazione dell’art. 7 del Codice della strada per transito in una corsia riservata ai mezzi pubblici, accertato mediante un sistema automatizzato da remoto. L’istanza comprendeva documenti concernenti la segnaletica, gli atti istitutivi della corsia e del sistema di controllo, la postazione di rilevamento, la documentazione fotografica, l’apparecchiatura utilizzata, nonché ulteriori dati e atti generali su incidentalità, traffico, piani urbani del traffico e procedure contrattuali o di gara. La ricorrente ha dedotto la natura difensiva dell’accesso, strumentale alla contestazione del verbale, e l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione e mancata considerazione delle diverse categorie di documenti richiesti. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota fosse meramente interlocutoria e che mancasse un interesse attuale per la mancata opposizione al verbale; nel merito ha dedotto la genericità, abnormità e sproporzione dell’istanza, anche perché estesa a documenti generali e a sistemi semaforici non pertinenti. La ricorrente ha successivamente documentato di avere proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 del Codice della strada.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La nota comunale è stata qualificata come diniego definitivo, poiché non si limitava a richiedere chiarimenti o integrazioni, ma affermava l’insussistenza o l’inadeguata esplicitazione dell’interesse e dichiarava non accoglibile la richiesta, rimettendo l’interessata alla presentazione di una nuova istanza. È stato inoltre riconosciuto l’interesse difensivo della ricorrente: non è necessario che il giudizio sia già pendente, essendo sufficiente un nesso di strumentalità non meramente ipotetico tra i documenti e la cura o difesa di una posizione giuridica; nel caso concreto tale interesse era ulteriormente confermato dal ricorso al Prefetto. Nel merito, il diniego è stato ritenuto illegittimo perché formulato in termini generici, senza confrontarsi con la finalità difensiva dichiarata e senza distinguere tra le diverse categorie documentali. Il Comune avrebbe dovuto motivare specificamente il rifiuto, la limitazione o il differimento ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006. Il TAR ha tuttavia delimitato l’accoglimento, escludendo un accesso indiscriminato o esplorativo. Ha accertato il diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia, nei limiti della documentazione esistente, detenuta e non sottratta per legge, della documentazione fotografica del rilevamento, degli atti istitutivi o regolativi della corsia e del varco elettronico, della segnaletica, degli elementi identificativi essenziali dell’apparecchiatura e dei provvedimenti di approvazione, autorizzazione, conformità, verifica o manutenzione riferiti al sistema concretamente utilizzato. Sono stati esclusi i documenti privi di adeguato nesso con il singolo verbale, quali studi generali sull’incidentalità e sul traffico, dati aggregati, i piani del traffico nella loro integralità, documentazione relativa a rilevatori semaforici estranei al sistema utilizzato, elenchi completi dei partecipanti alle gare, offerte economiche e atti implicanti un controllo generalizzato o l’elaborazione di dati nuovi. Il Comune è stato onerato di consentire l’accesso entro trenta giorni; per i documenti disponibili online può indicare un percorso telematico specifico ed effettivo, mentre per quelli inesistenti, non detenuti o non pertinenti deve rendere una dichiarazione espressa e circostanziata. Spese compensate.
Norme richiamate
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; l’accesso difensivo è ammissibile quando la documentazione presenta un nesso di strumentalità non meramente ipotetico con la cura o difesa della posizione dell’istante.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso devono essere motivati con riferimento specifico alla normativa applicabile, alle categorie di esclusione e alle circostanze di fatto ostative all’accoglimento.
La proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale conferma, nel caso concreto, la finalità difensiva dell’istanza di accesso, ma l’accesso difensivo non presuppone necessariamente che il giudizio o il procedimento di tutela sia già stato instaurato.
La violazione contestata riguardava il transito in una corsia riservata ai mezzi pubblici.
Massime di principio
- La qualificazione di una comunicazione amministrativa come atto interlocutorio o provvedimento definitivo dipende dal suo contenuto sostanziale: una comunicazione che nega, anche in termini generali, la sussistenza dell’interesse all’accesso e dichiara non accoglibile la richiesta costituisce diniego impugnabile, anche se invita a presentare una nuova istanza.
- L’accesso documentale difensivo non richiede che sia già pendente un giudizio né che l’istante anticipi compiutamente l’azione da proporre; è sufficiente che i documenti richiesti presentino un nesso di strumentalità concreto e non meramente ipotetico con la cura o la difesa di una posizione giuridica.
- Quando un’istanza di accesso comprende documenti eterogenei, l’amministrazione deve esaminarne distintamente le componenti e, ove necessario, accogliere quelle pertinenti e negare motivatamente quelle estranee, senza arrestare in blocco il procedimento con una motivazione generica.
- Nell’accesso difensivo relativo a un accertamento automatizzato della circolazione, il diritto ostensivo comprende i documenti direttamente riferiti all’accertamento concreto, alla segnaletica, all’atto istitutivo della limitazione, al sistema di rilevamento e alla sua identificazione, approvazione, conformità, verifica o manutenzione.
- La titolarità di una posizione differenziata non legittima richieste esplorative, massive o sproporzionate: sono estranei all’accesso i documenti privi di nesso con il singolo procedimento o verbale, le informazioni generali non direttamente pertinenti e le richieste che imporrebbero all’amministrazione di elaborare dati o formare nuovi documenti.
- La mera disponibilità online di un documento non elimina l’interesse all’accesso; l’amministrazione può assolvere l’obbligo indicando uno specifico ed effettivo percorso telematico riferito al singolo atto. Per i documenti inesistenti o non detenuti deve fornire una dichiarazione espressa e circostanziata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →