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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33001/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Firenze: Ismaili contesta la responsabilità per il capo 2) (acquisto, detenzione e trasporto di 2,5 kg di cocaina), il diniego delle attenuanti generiche e gli aumenti per la continuazione; Jupa e Shtylla contestano la motivazione con riferimento al capo 2), in particolare Jupa eccepisce un dato incontrollato relativo all'inversione delle ultime cifre dell'utenza telefonica; Shtylla non ha invece articolato censure specifiche; Saitai contesta la propria identificazione basata sulle sole intercettazioni senza perquisizioni, il diniego dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e il diniego delle generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato le conclusioni fattuali: la partecipazione di Ismaili all'operazione è comprovata dai captati e dal materiale acquisito (tra cui la rettifica francese sulle cifre dell'utenza telefonica), la posizione di Jupa non è assistita da censure critiche avendo egli scelto il rito abbreviato senza chiedere approfondimenti, Shtylla non ha proposto censure specifiche e Saitai è stato adeguatamente identificato tramite intercettazioni e altri elementi oggettivi; la Corte ha inoltre motivato perché non ricorre il comma 5 dell'art. 73 nonostante il numero di dosi (valutazione basata sulla capacita drogante della sostanza e sulle circostanze dell'azione). Sono state confermate le condanne residue e dichiarata estinta per prescrizione solo la posizione di Ismaili per il capo 10). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione del comma 5 non possa fondarsi esclusivamente sul conteggio delle dosi ma richiede una valutazione della capacita drogante e del quadro globale; quantità non elevata e bassa pericolosità intrinseca possono escludere la derubricazione al comma 5

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    L'assoluzione o derubricazione rispetto all'art. 74 non incide automaticamente sulla sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 73; decisioni su articoli diversi vanno valutate con autonomia

  • codice di procedura penale, art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la parte soccombente è condannata alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

  • Sentenza Corte costituzionale

    La Corte di Cassazione ha richiamato il principio che consente di disporre, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché la declaratoria di mala fede

Massime di principio

  • Le determinazioni basate su captazioni e intercettazioni hanno valore probatorio rilevante se supportate da riscontri oggettivi e da una motivazione logica; contestazioni generiche non sono sufficienti
  • Correzioni o rettifiche fornite da autorità straniere (es. inversione di cifre dell'utenza) possono validamente integrare la prova e superare eccezioni fondate su dati tecnici presunti erronei
  • Chi sceglie il rito abbreviato trova più difficoltà a sollevare in Cassazione censure sui fatti non preventivamente approfondite o richieste in sede di merito
  • La qualificazione dell'ipotesi aggravata (es. comma 5 art. 73) richiede valutazioni qualitative oltre al mero calcolo numerico delle dosi; va considerata la capacità drogante della sostanza e il contesto operativo
  • Per ottenere le attenuanti generiche è necessario che il ricorrente indichi elementi positivi di personalità o di condotta; deduzioni generiche sulla loro sussistenza sono normalmente rigettate
  • Le doglianze indistinte o non specificamente articolate rispetto alla posizione individuale possono portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso
  • La condanna alle spese e l'eventuale ordine di versamento alla Cassa delle Ammende sono misure ordinarie in caso di inammissibilità, salvo prova di mala fede nella presentazione del ricorso

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