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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17579/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva che la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza per il 21/03/2023, non aveva considerato le conclusioni scritte depositate dalla difesa il 14/02/2023, con le quali si chiedeva espressamente l'applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 disposizioni transitorie (d.lgs. 150/2022). Si lamentava l'inosservanza di norme processuali e, soprattutto, la carenza/omessa motivazione (art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.), posto che la richiesta scritta costituiva un'argomentazione autonoma e rilevante rispetto alla determinazione della pena e doveva essere esaminata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) e la giurisprudenza interpretativa, affermando che, nel caso concreto, la istanza di sanzione sostitutiva presentata con le conclusioni scritte costituiva un'ulteriore argomentazione sul tema della pena già dedotto in appello e non un motivo nuovo. L'omesso esame di tale profilo da parte della Corte d'appello integra il vizio di omessa motivazione: la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità, nelle condizioni previste, di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive; nel caso, la difesa aveva formulato tale richiesta in conclusioni scritte che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare.

  • art. 95 disposizioni transitorie d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs., se più favorevoli; la Corte ha richiamato tale norma per valutare l'applicabilità nel caso concreto.

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per omessa motivazione e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della richiesta di sanzione sostitutiva configuri il vizio di omessa motivazione.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa a ipotetiche nullità processuali; nel contesto la ricorrente ha invocato l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità o inutilizzabilità.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive in sede d'appello e richiede che le ipotesi tassative siano rispettate; la Corte ha ricordato che l'applicabilità delle sanzioni sostitutive è circoscritta e non può essere estesa oltre i casi previsti.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Attribuisce al giudice il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative nei limiti normativamente previsti; la Corte ha collegato questo potere ai limiti posti dall'art. 597 c.p.p.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che, una volta formato il giudicato, il condannato può presentare tale istanza.

  • artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.

    Indicano i reati per cui l'imputata era stata condannata in primo grado (reato principale e circostanze); queste norme costituiscono il nucleo sostanziale del fatto-reato ma non sono il fulcro del vizio motivazionale censurato.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte e, se attinente a questioni già dedotte in appello (es. determinazione della pena), deve essere considerata come argomentazione riconducibile al motivo di gravame e non come un motivo nuovo.
  • Se la Corte d'appello omette di esaminare espressamente una istanza pertinente e già depositata in atti (anche in forma di conclusioni scritte), l'omesso esame integra un vizio di motivazione che può portare all'annullamento e al rinvio della decisione.
  • La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) trova applicazione nei procedimenti pendenti, ma l'accesso alle sanzioni sostitutive resta vincolato ai limiti previsti dall'ordinamento (art. 597 c.p.p. e art. 58 legge 689/1981): per conservare il diritto a veder esaminata la richiesta in appello è consigliabile formulare espressa e motivata istanza nell'atto di apello o, se presentata per iscritto, collegarla in modo chiaro al motivo relativo alla pena.
  • Per difesa e giudice: cura di motivare specificamente il rigetto o l'accoglimento delle istanze di sanzioni sostitutive; per evitare annullamenti, la Corte deve rispondere ai profili essenziali sollevati dalla difesa, anche se presentati nelle conclusioni scritte.

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