Cassazione Penale, Sentenza n. 17579/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva che la Corte d'appello, pur avendo fissato udienza per il 21/03/2023, non aveva considerato le conclusioni scritte depositate dalla difesa il 14/02/2023, con le quali si chiedeva espressamente l'applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 disposizioni transitorie (d.lgs. 150/2022). Si lamentava l'inosservanza di norme processuali e, soprattutto, la carenza/omessa motivazione (art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.), posto che la richiesta scritta costituiva un'argomentazione autonoma e rilevante rispetto alla determinazione della pena e doveva essere esaminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) e la giurisprudenza interpretativa, affermando che, nel caso concreto, la istanza di sanzione sostitutiva presentata con le conclusioni scritte costituiva un'ulteriore argomentazione sul tema della pena già dedotto in appello e non un motivo nuovo. L'omesso esame di tale profilo da parte della Corte d'appello integra il vizio di omessa motivazione: la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Norme richiamate
Prevede la possibilità, nelle condizioni previste, di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive; nel caso, la difesa aveva formulato tale richiesta in conclusioni scritte che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare.
art. 95 disposizioni transitorie d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs., se più favorevoli; la Corte ha richiamato tale norma per valutare l'applicabilità nel caso concreto.
art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Consente la censura per omessa motivazione e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della richiesta di sanzione sostitutiva configuri il vizio di omessa motivazione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza relativa a ipotetiche nullità processuali; nel contesto la ricorrente ha invocato l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità o inutilizzabilità.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Limita l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive in sede d'appello e richiede che le ipotesi tassative siano rispettate; la Corte ha ricordato che l'applicabilità delle sanzioni sostitutive è circoscritta e non può essere estesa oltre i casi previsti.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative nei limiti normativamente previsti; la Corte ha collegato questo potere ai limiti posti dall'art. 597 c.p.p.
Regola l'istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che, una volta formato il giudicato, il condannato può presentare tale istanza.
artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.
Indicano i reati per cui l'imputata era stata condannata in primo grado (reato principale e circostanze); queste norme costituiscono il nucleo sostanziale del fatto-reato ma non sono il fulcro del vizio motivazionale censurato.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte e, se attinente a questioni già dedotte in appello (es. determinazione della pena), deve essere considerata come argomentazione riconducibile al motivo di gravame e non come un motivo nuovo.
- Se la Corte d'appello omette di esaminare espressamente una istanza pertinente e già depositata in atti (anche in forma di conclusioni scritte), l'omesso esame integra un vizio di motivazione che può portare all'annullamento e al rinvio della decisione.
- La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) trova applicazione nei procedimenti pendenti, ma l'accesso alle sanzioni sostitutive resta vincolato ai limiti previsti dall'ordinamento (art. 597 c.p.p. e art. 58 legge 689/1981): per conservare il diritto a veder esaminata la richiesta in appello è consigliabile formulare espressa e motivata istanza nell'atto di apello o, se presentata per iscritto, collegarla in modo chiaro al motivo relativo alla pena.
- Per difesa e giudice: cura di motivare specificamente il rigetto o l'accoglimento delle istanze di sanzioni sostitutive; per evitare annullamenti, la Corte deve rispondere ai profili essenziali sollevati dalla difesa, anche se presentati nelle conclusioni scritte.
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