Cassazione Penale, Sentenza n. 11937/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Melloul Fatah per il fatto di omicidio volontario, aggravato per motivi abietti e futili, in relazione alla morte di Bitri Klajdi, colpito al petto con un fucile subacqueo/fiocina il 27/08/2023 a Sirolo, dopo una lite per manovra stradale. La difesa ha contestato la gravità indiziaria e la motivazione del Tribunale, ha proposto che il fatto possa essere scriminato dalla legittima difesa o, alternativamente, qualificato come eccesso colposo in legittima difesa o omicidio preterintenzionale, ha censurato le ragioni poste a fondamento delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di fuga) e ha sostenuto che il colpo sarebbe potuto essere accidentale o giustificato dalla paura ingenerata dall'inseguimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che sussistano gravi indizi di responsabilità per omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili, avendo il ricorrente, dopo che la lite era terminata e in assenza di pericolo imminente, aperto la portiera, preso il fucile subacqueo e inseguito una delle persone coinvolte, infliggendo un colpo dall'alto verso il basso a soggetto disarmato. Ha escluso la scriminante della legittima difesa e la preterintenzionalità in ragione delle modalità dell'azione e della continuità motivazionale riconducibile alla lite stradale. Ha altresì ritenuto fondati i pericoli cautelari: rischio di inquinamento probatorio (diversificando colloqui carcerari e libera coabitazione) e pericolo di fuga e reiterazione, desunti anche dalla pericolosità mostrata nelle modalità del fatto. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento a compiti amministrativi della cancelleria dopo la decisione; nella sentenza è richiamato come adempimento conseguente al rigetto del ricorso
Codice penale - omicidio volontario (art. 575 c.p.) e aggravanti per motivi abietti e futili
La Corte ha ritenuto configurabile l'omicidio volontario con aggravante dei motivi abietti e futili in ragione della sproporzione tra il fatto originario (lite stradale di minima entità) e l'uso deliberato di un'arma letale nonché per la continuità della condotta motivata dallo stesso motivo futile
Codice di procedura penale - misure cautelari (principi generali sul pericolo di fuga, inquinamento e necessità della custodia cautelare)
Il Tribunale ha applicato i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle esigenze cautelari: pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e pericolosità dell'indagato sulla base delle modalità del fatto giustificano la custodia in carcere
Massime di principio
- Se la fase di lite si è esaurita e l'indagato, anziché allontanarsi, torna armato per inseguire o colpire, la tesi di legittima difesa è molto meno credibile e il fatto può essere qualificato come aggressione volontaria.
- La percezione della testimone diretta (es. la compagna) che non v'era pericolo imminente al momento dell'uso dell'arma è elemento probatorio rilevante per escludere la scriminante della legittima difesa.
- Per configurare l'aggravante per motivi abietti e futili occorre valutare la sproporzione tra la causa originaria (es. una lite stradale) e la gravità dell'atto: la continuità motivazionale e l'uso di mezzi letali rafforzano l'aggravante.
- In tema di misure cautelari il giudice può fondare la custodia in carcere su combinazione di gravi indizi, rischio di inquinamento probatorio (anche quando vi siano contatti tra indagato e testi) e pericolo di fuga o di reiterazione, specie se emergono tratti di pericolosità dalle modalità del fatto.
- Dichiarazioni generiche o non documentate della difesa su legittima difesa, colpo accidentale o preterintenzionalità sono spesso insufficienti: bisogna esporre fatti e prove precise per impattare sulla valutazione della gravità indiziaria.
- La distinzione tra colloqui controllati in carcere e libera coabitazione con la persona offesa/testimone è rilevante nella valutazione del rischio di inquinamento probatorio: contatti non controllati aumentano il rischio cautelare.
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