Cassazione Penale, Ordinanza n. 06705/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva assolto uno degli imputati dal capo di ricettazione per non aver commesso il fatto, rideterminando in senso più favorevole la pena, ma aveva confermato la condanna di entrambi per furto in abitazione aggravato; per uno dei due aveva inoltre confermato la condanna per ricettazione e per illecito porto di armi. Nel ricorso, un motivo comune denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto di cui al capo a) come tentativo di furto, sostenendo che non si fosse ancora consumato il reato. Un secondo motivo, proposto da uno solo dei ricorrenti, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della massima riduzione della pena per le attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale avesse sottovalutato i profili favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul tentativo di furto, affermando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e conforme a diritto sul conseguimento dell'autonoma disponibilità dell'oggetto materiale del reato da parte degli imputati e sul fatto che l'arresto fosse avvenuto per un intervento estemporaneo delle forze dell'ordine, senza un monitoraggio continuo dell'azione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo logico gli elementi di cui all'art. 133 c.p., evidenziando anche i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, profilo non utilmente censurabile in sede di legittimità con deduzioni generiche. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per la valutazione discrezionale della pena e delle attenuanti generiche; la Corte ritiene legittimo il richiamo agli elementi ivi previsti, se motivato in modo congruo e logico dalla sentenza di merito.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È evocato solo nel riferimento alla qualificazione del capo a) come tentativo di furto, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La configurabilità del tentativo di furto va esclusa quando dagli accertamenti di merito risulti che l'agente abbia già conseguito l'autonoma disponibilità del bene oggetto del reato, ancorché sia intervenuta l'autorità di polizia prima del completamento della fuga o dell'allontanamento definitivo.
- La distinzione tra tentativo e consumazione nel furto deve essere ricostruita in base al concreto grado di disponibilità acquisito sul bene sottratto, non già sulla sola circostanza dell'intervento immediato delle forze dell'ordine.
- In sede di legittimità non è utilmente censurabile, con doglianze generiche, la motivazione della sentenza di merito che abbia correttamente valorizzato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. per negare la massima concessione delle attenuanti generiche.
- La valutazione sulla misura delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se del tutto mancante, illogica o priva di confronto con i criteri legali rilevanti.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può condurre alla declaratoria di inammissibilità e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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