Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva affidato a una società il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa e una penale del 10% del valore contrattuale in caso di informativa interdittiva antimafia sopravvenuta dopo la stipula. Dopo una prima interdittiva prefettizia, poi sospesa e annullata, le parti avevano stipulato il contratto; successivamente era intervenuta una seconda interdittiva e il comune aveva dichiarato risolto il rapporto, pagando anche somme dovute ai lavoratori della società e chiedendone la restituzione alla società. In sede di verifica del passivo del fallimento della società, il comune chiedeva l’ammissione del proprio credito per le somme pagate ai lavoratori e per la penale contrattuale. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, non dovuta la penale perché il primo provvedimento interdittivo era stato annullato e la seconda interdittiva non sarebbe stata rilevante, e dall’altro compensati i crediti del comune con controcrediti della società risultanti da un decreto ingiuntivo poi revocato. Il ricorso per cassazione censurava: l’interpretazione della clausola penale e delle norme antimafia; la mancata considerazione della seconda interdittiva; la violazione delle regole sulla compensazione, sostenendo che non si potesse compensare un credito certo e definitivo con un controcredito ancora controverso o comunque non definitivamente accertato; nonché ulteriori vizi processuali e di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi sia alla spettanza della penale sia alla compensazione. Ha affermato che la clausola contrattuale era stata prevista proprio per l’ipotesi in cui il contratto fosse stato stipulato "nelle more" dell’acquisizione dell’informativa prefettizia, sicché la sopravvenienza dell’interdittiva dopo la stipula faceva scattare la risoluzione e la penale del 10%. Ha inoltre ribadito che la compensazione giudiziale non è pronunciabile quando il controcredito opposto è controverso in altro giudizio e non è ancora definitivamente accertato; nel caso concreto, peraltro, la successiva pronuncia di legittimità aveva reso definitivo l’esito sfavorevole al controcredito della curatela nei limiti rilevanti. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al tribunale di Avellino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.
L’interpretazione del contratto deve partire dal dato letterale e svolgersi in modo sistematico e circolare, coordinando testo, contesto negoziale, causa concreta e comportamento delle parti; sono da evitare letture cavillose incompatibili con la funzione pratica dell’accordo.
L’informativa prefettizia antimafia rileva come presupposto delle misure contrattuali previste per evitare rapporti con imprese sospettate di collegamenti mafiosi; se sopravviene dopo la stipula del contratto, può operare la clausola risolutiva espressa e la penale pattuita.
Sono richiamati nei motivi relativi alla verifica del passivo e ai limiti della cognizione del giudice fallimentare, ma la decisione si concentra soprattutto sulla compensazione e sulla spettanza della penale.
La compensazione giudiziale presuppone che il controcredito sia accertato dal giudice adito; non può essere pronunciata se l’esistenza del controcredito dipende da un separato giudizio non definito.
Non deroga, per il profilo considerato, al principio per cui non si può disporre la compensazione in assenza di un controcredito definitivamente accertato.
È evocato con riferimento alla compensazione tra crediti contrapposti.
È richiamato in relazione al rilievo della compensazione e ai limiti del suo accertamento.
È menzionato tra i motivi per contestare la base fattuale della compensazione, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.
È invocato per sostenere che il giudice non potesse rilevare d’ufficio una compensazione non specificamente eccepita nei limiti allegati.
La Corte richiama il principio per cui la disciplina speciale dell’art. 1243 c.c. prevale, escludendo la sospensione necessaria in relazione al controcredito controverso.
È richiamato in via negativa: non è applicabile la sospensione in attesa della definizione del separato giudizio sul controcredito quando opera la disciplina speciale della compensazione.
È menzionato per il procedimento sommario con cui il comune aveva ottenuto una condanna della società al rimborso di somme pagate ai lavoratori.
È la norma processuale dell’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il tribunale aveva deciso sulla pretesa del comune.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di una clausola contrattuale occorre dare rilievo prioritario al testo, ma sempre coordinandolo con l’intero regolamento negoziale, la causa concreta e la funzione pratica perseguita dalle parti.
- In un contratto pubblico che recepisca la disciplina antimafia, una clausola risolutiva espressa e una penale possono operare anche se l’informativa interdittiva interviene dopo la stipula, purché il contratto sia stato concluso "nelle more" dell’acquisizione dell’informativa.
- La finalità di pubblico interesse di evitare rapporti contrattuali con imprese sospettate di infiltrazione mafiosa può sorreggere un’interpretazione della clausola coerente con l’attivazione delle conseguenze pattuite al sopravvenire dell’interdittiva.
- La compensazione giudiziale non può essere pronunciata quando il controcredito opposto è ancora sub iudice in altro processo e non è stato definitivamente accertato dal giudice competente.
- La disciplina speciale della compensazione impedisce di fare ricorso, per il medesimo profilo, alla sospensione del processo in attesa dell’esito del giudizio sul controcredito.
- Se un controcredito è stato definitivamente escluso o non è più controverso nei limiti rilevanti, viene meno il presupposto fattuale posto a base della compensazione e la relativa decisione del giudice di merito non può reggere.
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