Cassazione Penale, Sentenza n. 46432/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 610 c.p. e art. 612, comma 2, c.p., deducendo (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica: la Corte avrebbe ritenuto i due episodi avvenuti lo stesso giorno senza procedere a modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., mentre in realtà gli episodi sarebbero distanziati di cinque mesi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'illegittimità della pena, poiché il reato contestato al capo B) sarebbe di competenza del Giudice di Pace e non del Tribunale, sicché dovevano applicarsi le sanzioni previste dalla legge n. 274/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, precisando che l'imputato era stato messo nelle condizioni di difendersi e che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando c'è corrispondenza tra gli elementi tipici contestati e l'accertamento giudiziale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la condotta contestata ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p. rientra nella competenza del Tribunale monocratico e non del Giudice di Pace secondo l'art. 4 del D.Lgs. 274/2000. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione in favore della parte civile di complessivi euro 3.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma usata per contestare il reato di violazione di domicilio/impedimento di accesso; la Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi siano stati adeguatamente accertati dalla sentenza impugnata
Norma usata per contestare il reato di minaccia grave; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie rientri nella competenza del Tribunale monocratico e che la condanna sia corretta
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla mancata modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sia necessaria la modifica formale quando l'imputato è stato posto in condizione di difendersi e vi è corrispondenza tra gli elementi tipici contestati e l'accertamento giudiziale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza
Indica la competenza del Giudice di Pace per specifiche fattispecie; la Corte ha interpretato che la minaccia grave di cui all'art. 612 c.p. non rientra tra i reati devoluti al Giudice di Pace e pertanto la competenza del Tribunale è corretta
Permette la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in considerazione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La discrepanza formale tra la descrizione fattuale nell'imputazione e la descrizione nella sentenza non determina automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché vi sia corrispondenza tra gli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento motivato del giudice e l'imputato sia stato messo in grado di difendersi.
- La modifica formale dell'imputazione ex art. 516 c.p.p. non è sempre necessaria quando le tecniche descrittive usate nell'imputazione pongano comunque l'imputato in condizione di conoscere i fatti e difendersi; le difformità quantitative o descrittive non incidono se non alterano gli elementi essenziali dell'addebito.
- Sulle questioni di competenza (Giudice di Pace vs Tribunale) occorre verificare la specifica fattispecie materiale: non tutte le ipotesi di minaccia o le contravvenzioni sono devolute al Giudice di Pace; il riferimento alle norme di competenza (es. D.Lgs. 274/2000) deve essere fatto con attenzione alla fattispecie concreta.
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; chi impugna deve quindi proporre argomentazioni fondate e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata.
- È essenziale documentare come eventuali discrepanze temporali o cronologiche tra gli episodi dedotti nell'imputazione e la ricostruzione giudiziale incidano realmente sui presupposti di responsabilità (elementi costitutivi del reato) per sperare in una riforma della decisione.
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