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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13654/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, deducendo un motivo attinente al trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto, sicché la censura si risolveva in una contestazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il motivo di ricorso riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quindi la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione di merito era adeguata e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e conforme all'esame delle deduzioni difensive.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non evidenzia un vizio effettivo della motivazione, ma propone una diversa valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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