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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02510/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato tra una società concedente e l’utilizzatrice, nel quale erano previste clausole di indicizzazione dei canoni al tasso Libor CHF e al cambio euro/franco svizzero. L’utilizzatrice aveva impugnato il contratto deducendo l’indeterminatezza delle clausole di indicizzazione e sostenendo che la clausola di "rischio cambio" avesse natura di strumento finanziario derivato, con conseguente violazione della disciplina T.U.F. e Consob. Il Tribunale aveva ritenuto indeterminate le clausole e aveva rideterminato il piano finanziario ex art. 117 T.U.B. con condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza. La Corte d’appello aveva invece confermato la decisione di primo grado, ma integrandola: aveva dichiarato immeritevole la clausola di rischio cambio ex art. 1322, comma 2, c.c. e aveva comunque confermato il ricalcolo del piano finanziario. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, lamentando: errata interpretazione del contratto; nullità per ultrapetizione/violazione del giudicato interno; violazione dei criteri ermeneutici; erronea qualificazione della clausola come atipica o finanziaria; errata applicazione del giudizio di meritevolezza; vizi motivazionali e omessa pronuncia; errata applicazione dell’art. 117 T.U.B.; erronea declaratoria di inammissibilità delle prove orali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi sei motivi e anche il settimo e l’ottavo, assorbendo i restanti, sulla base dei principi già affermati dalle Sezioni Unite in una fattispecie analoga: la clausola di indicizzazione e di rischio cambio nel leasing non è di per sé immeritevole né integra uno strumento derivato implicito; il giudizio ex art. 1322, comma 2, c.c. deve riguardare la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti, non la convenienza, l’aleatorietà o la mera complessità della clausola. Inoltre, la sentenza impugnata è stata censurata per motivazione apparente e contraddittoria, avendo confermato il ricalcolo ex art. 117 T.U.B. senza chiarire il presupposto della indeterminatezza o non determinabilità della clausola. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei primi otto motivi, ritenendo fondati i motivi relativi all’interpretazione della clausola di rischio cambio, al giudizio di immeritevolezza ex art. 1322 c.c. e al vizio motivazionale della sentenza d’appello. Ha invece dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati, in particolare considerando la clausola nel suo concreto scopo negoziale e verificando l’eventuale sussistenza dei presupposti di una diversa invalidità o della rideterminazione del piano finanziario.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico del contratto; la Corte ribadisce che l’interpretazione deve avvenire sulla base del testo e della comune intenzione delle parti, non tramite un giudizio astratto di convenienza o meritevolezza.

  • art. 1363 c.c.

    Usato come criterio di interpretazione complessiva delle clausole del leasing, che non possono essere isolate dal contesto negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l’interpretazione secondo buona fede, che impone di leggere le clausole in modo coerente con l’assetto sinallagmatico voluto dalle parti.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dal ricorrente e considerato nella cornice dei criteri di conservazione del contratto, che la Corte ritiene trascurati dal giudice di merito.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    La meritevolezza va valutata con riguardo alla causa concreta e allo scopo pratico perseguito dalle parti, non alla convenienza economica, alla chiarezza o all’aleatorietà della clausola; la presenza di rischio cambio non rende di per sé la clausola immeritevole.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria, poiché non consente il controllo sul percorso logico decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, violato dalla decisione d’appello per contraddittorietà e apparenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla determinatezza/determinabilità della clausola di indicizzazione.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulle obbligazioni pecuniarie e sulla possibilità di regolare separatamente alcune componenti del rapporto obbligatorio.

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato per evidenziare la facoltà del creditore di rinunciare al termine, a sostegno della normalità delle modalità esecutive separate.

  • art. 117 T.U.B.

    Il ricalcolo del piano finanziario è possibile solo se ricorrono i presupposti legali di opacità, indeterminatezza o indeterminabilità della clausola; la Corte censura la sentenza d’appello perché ha richiamato tale rimedio senza accertarne i presupposti.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre la nullità delle clausole; la Corte non accoglie la tesi della nullità per immeritevolezza, ma richiama la necessità di distinguere tra diversi possibili rimedi.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per la necessità che l’oggetto del contratto sia determinato o determinabile; la Corte segnala che il giudice di merito non ha correttamente affrontato tale profilo.

  • art. 1325, n. 3, c.c.

    Richiamato come requisito essenziale del contratto, nella prospettiva della determinazione/determinabilità dell’oggetto.

  • art. 1419 c.c.

    Evocato nel motivo sulla rideterminazione del piano finanziario e sull’eventuale nullità parziale, ma non accolto nel merito in questa sede.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta erronea esclusione della prova testimoniale.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato con riferimento al divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al documento scritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al giudicato e alla dedotta erronea affermazione di capi non impugnati.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla specificità dei motivi di appello e sull’asserita impugnazione di tutti i capi della sentenza di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione e al contenuto della sentenza d’appello.

  • art. 41 Cost.

    Evocato dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica privata, in opposizione a un sindacato giudiziale sulla convenienza dell’affare.

Massime di principio

  • La clausola di indicizzazione dei canoni di leasing al cambio di valuta e a parametri finanziari non è, di per sé, un patto immeritevole di tutela né uno strumento finanziario derivato implicito; va qualificata in base alla sua funzione di meccanismo di adeguamento della prestazione, non sulla base della sola presenza di alea o complessità tecnica.
  • Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve avere ad oggetto la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti; non può essere utilizzato per sindacare la convenienza economica del contratto o la ripartizione dell’alea liberamente accettata.
  • Una clausola contrattuale oscura, astrusa o tecnicamente complessa non diventa nulla o immeritevole per ciò solo: il giudice deve prima ricorrere ai criteri legali di interpretazione e, se del caso, ai criteri di conservazione del contratto.
  • La mera asimmetria nell’allocazione del rischio o un eventuale squilibrio economico non bastano a fondare l’immeritevolezza della pattuizione, ove il rischio sia stato consapevolmente accettato nell’ambito dell’autonomia negoziale.
  • Il rimedio del ricalcolo del piano finanziario ex art. 117 T.U.B. presuppone l’accertamento della necessaria opacità, indeterminatezza o indeterminabilità della clausola; non può essere confermato in modo apodittico se la motivazione della decisione non spiega tale presupposto.
  • Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria quando il giudice conferma il dispositivo di primo grado con una ratio incompatibile o non coordinata, impedendo di comprendere l’iter logico decisorio.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

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