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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08757/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., ritenendo invalida la sottoscrizione personale del ricorso non assistita dalla firma di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la censura sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trani resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità, deducendo un unico motivo di vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte non è entrata nel merito della doglianza, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato determina l'inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Indicato come norma incriminatrice del fatto oggetto della sentenza impugnata; si tratta della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione preclude ogni esame dei motivi di merito, anche se relativi al trattamento sanzionatorio.
  • Nei procedimenti definiti con patteggiamento, l'impugnazione per cassazione resta soggetta ai requisiti formali di ammissibilità propri del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

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