Cassazione Civile, Ordinanza n. 19035/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA relativamente all'anno d'imposta 2002, con riprese per indeducibilità di spese, violazioni IVA e sanzione per omessa autofatturazione. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di rinvio aveva confermato, nei limiti residui, la debenza dei tributi. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per non avere il giudice di rinvio applicato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione in tema di esenzione IVA per cessioni verso la Repubblica di San Marino, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare quali fatture recassero marca e bollo a secco dell'Ufficio tributario sammarinese; con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla presenza di tali formalità sulle fatture contestate. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato memoria rappresentando che l'Ufficio aveva annullato in autotutela gran parte della pretesa IVA, riducendo l'importo da euro 496.001,00 a euro 84,80, e che essa accettava il residuo rilievo, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere e di condannare l'Ufficio alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il parziale annullamento in autotutela non determinasse cessazione della materia del contendere, perché non era stato integralmente eliminato l'atto impositivo; tuttavia, poiché la contribuente aveva espressamente accettato il residuo importo, ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla residua pretesa. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione dell'assetto processuale seguito e del fatto che non vi era stata integrale caducazione dell'atto in autotutela.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro di deduzione della nullità della sentenza o del procedimento per error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
È stato indicato come norma che disciplina il regime di esenzione IVA per cessioni all'esportazione, subordinato agli adempimenti formali richiesti per provare la destinazione della merce all'esportazione.
È stato evocato dalla ricorrente quale disposizione violata nella qualificazione delle cessioni verso San Marino come non imponibili.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il parziale annullamento in autotutela dell'atto impositivo non determina, di regola, la cessazione della materia del contendere, perché si tratta di una riduzione della pretesa originaria e non di un nuovo atto; resta pertanto l'interesse delle parti alla decisione sulla residua pretesa.
- Se, dopo l'annullamento parziale in autotutela, il contribuente dichiara di accettare espressamente il rilievo residuo, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso sulla sola pretesa residua, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
- L'accertamento del giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; il mancato corretto recepimento del principio può integrare un vizio denunciabile in cassazione, ma resta necessario che la controversia mantenga un effettivo oggetto e un concreto interesse alla decisione.
- Le spese di legittimità possono essere compensate quando l'assetto processuale sopravvenuto non consente di applicare in modo lineare la regola della soccombenza, specie se la controversia non si chiude per integrale caducazione dell'atto ma per sopravvenuta carenza di interesse.
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