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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27410/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato per cassazione una sentenza d’appello pronunciata in una controversia con una società assicurativa. Con ordinanza n. 25363 del 16 settembre 2025, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso perché notificato soltanto alla PEC di un avvocato che nella procura alle liti risultava domiciliatario fisico, mentre era indicata la PEC di un altro avvocato. La parte ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore percettivo, avendo supposto che la PEC del domiciliatario non fosse valida, nonostante la società avesse eletto domicilio anche presso tale professionista. Ha chiesto la revoca dell’ordinanza e, nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso, articolato in sedici motivi. La società resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della revocazione, sostenendo che essa non sarebbe esperibile contro una pronuncia di mero rito.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare della resistente: anche una pronuncia di mero rito che non decide la causa nel merito è impugnabile per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ma soltanto per l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.; l’art. 391-ter c.p.c. riguarda invece le pronunce di cassazione senza rinvio che decidono la causa nel merito e consente in quel caso la revocazione anche per le altre ragioni dell’art. 395 c.p.c. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile. La questione della validità della notifica PEC presso il professionista indicato come domiciliatario fisico era stata discussa e specificamente affrontata nell’ordinanza impugnata: mancava quindi il presupposto dell’errore revocatorio, secondo cui il fatto erroneamente percepito non deve aver costituito un punto controverso sul quale la decisione si è pronunciata. Inoltre, la precedente ordinanza aveva preso in considerazione la procura e l’indicazione delle PEC, concludendo, in base all’interpretazione delle norme sulle notificazioni telematiche e all’indirizzo giurisprudenziale richiamato, che la PEC del domiciliatario fisico, non indicata negli atti, non rendesse valida la notifica. Si trattava dunque, al più, di un errore di giudizio, non denunciabile con la revocazione per errore di fatto. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 6.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    In realtà, le decisioni di mero rito rientrano tra quelle che comunque non decidono la causa nel merito nel senso proprio dell’art. 384 c.p.c. e che pertanto sono impugnabili per revocazione, al pari di quelle di rigetto, di accoglimento con rinvio o di accoglimento senza rinvio ma senza decisione nel merito, solo nel caso di cui all’art. 391-bis c.p.c., ossia per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

    Le pronunce di mero rito della Corte di cassazione, non decidendo la causa nel merito, possono essere impugnate per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. esclusivamente per l’errore di fatto contemplato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 391-ter c.p.c.

    È solo per le pronunce della Corte di cassazione che, nel cassare senza rinvio, decidano nel merito, che l’art. 391-ter c.p.c. consente la proposizione della revocazione anche per le altre ragioni elencate nell’art. 395 c.p.c.

    La revocazione per le ragioni ulteriori rispetto all’errore di fatto è consentita, ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., per le pronunce con cui la Cassazione cassa senza rinvio e decide la causa nel merito.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene così a mancare il presupposto essenziale dell’errore di fatto revocatorio: ossia che il fatto su cui sarebbe caduto l’errore denunciato non sia stato un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» (art. 395, n. 4, ultimo periodo, c.p.c.).

    L’errore di fatto revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente percepito in modo erroneo era controverso ed è stato oggetto di pronuncia.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La controricorrente confonde e sovrappone l’ipotesi in cui la Corte di cassazione non affronta il merito delle questioni ad essa sottoposte perché adotta una pronuncia di mero rito con quella in cui, cassando senza rinvio il provvedimento impugnato, decide anche la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La pronuncia di mero rito, che non affronta il merito delle questioni, va distinta dalla decisione nel merito resa dalla Cassazione quando cassa senza rinvio ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le pronunce di mero rito della Corte di cassazione, in quanto non decidono la causa nel merito, sono impugnabili per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. soltanto per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.; la revocazione per le ulteriori ragioni dell’art. 395 c.p.c. è ammessa, ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c., per le pronunce di cassazione senza rinvio che decidono la causa nel merito.
  • Non ricorre l’errore di fatto revocatorio quando il fatto indicato come erroneamente percepito era controverso nel giudizio e la decisione lo ha espressamente esaminato.
  • La revocazione per errore di fatto non è lo strumento per censurare un’erronea interpretazione delle norme o un errore di giudizio: se la Corte ha percepito i fatti e ha deciso sulla loro base, l’eventuale errore interpretativo non integra il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

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