Cassazione Penale, Sentenza n. 13468/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca patrimoniale emesso dalla Corte d'appello di Roma. I ricorrenti contestano la ritenuta "pericolosità qualificata" di Domenico Morabito (ai sensi dell'art. 4, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n.159/2011) e la conseguente confisca dei beni, nonché l'attribuzione fittizia di immobili e quote societarie a terzi. Denunciano omissioni e vizio di motivazione: mancato esame o valutazione insufficiente della memoria difensiva depositata il 15/6/2022, mancata considerazione della consulenza di parte che dimostrerebbe la lecità delle fonti di reddito e della provenienza dei capitali, uso improprio di sentenze penali intervene per prescrizione o con esclusione dell'aggravante mafiosa, e generale carenza di elementi che giustifichino la prognosi di perdurante pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per mero sindacato sulla valutazione di merito, salvo motivazione inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto che il decreto impugnato avesse offerto motivazione sufficiente: era stata accertata la pericolosità qualificata di Morabito fino al 2001 (art. 4 lett. a) e, per il periodo successivo, la Corte di appello ha legittimamente valorizzato una sentenza del Tribunale di Roma (anche se con prescrizione) come elemento utilizzabile nel giudizio di prevenzione per ritenere il reimpiego di proventi illeciti e le intestazioni fittizie. La consulenza difensiva è stata esaminata ma ritenuta non credibile alla luce degli elementi contrapposti; analoghe valutazioni sono state ritenute adeguate anche con riferimento ai terzi intestatari. Sono stati quindi dichiarati inammissibili i ricorsi, condannati i ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione di €3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. a) e lett. b)
L'art. 4 lett. a) è stato richiamato per definire la "pericolosità qualificata" fino al 2001; la lett. b) è stata utilizzata per estendere la valutazione di pericolosità anche al periodo successivo (2007-2009), valorizzando sentenze penali utili al giudizio di prevenzione anche se si sono concluse con prescrizione
d.lgs. n. 169 del 2011
Richiamato per confermare che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge
L. n. 306 del 1992
Citato in relazione alle censure su valutazione della pericolosità sociale e alla ricostruzione della capacità economica; la Corte ha ritenuto che la giustificazione delle scelte di merito fosse adeguata
La condanna per reati associativi ai sensi dell'art. 416-bis (o precedenti profili di condanna) è stata considerata elemento rilevante per la ricostruzione della provenienza illecita dei beni e per la qualificazione della pericolosità
Richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità: nel processo di prevenzione non è consentito dedurre mero vizio di illogicità manifestamente apparente, salvo motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la Cassazione può essere investita solo per violazione di legge: i ricorsi che impugnano valutazioni di fatto o la congruità della motivazione sono spesso dichiarati inammissibili, salvo che vi sia motivazione del tutto assente o meramente apparente.
- Sentenze penali concluse con prescrizione o assoluzioni non impediscono che i fatti accertati in quelle pronunce possano essere valorizzati nel giudizio di prevenzione, se forniscono elementi utili a ricostruire la provenienza illecita dei beni.
- La prova della lecita provenienza dei beni deve essere fornita con elementi precisi e coerenti: una consulenza di parte non è sufficiente se la corte ritiene che non abbia spiegato adeguatamente spese, eredità o altre voci che riducono la capacità di acquisto.
- Per contestare con successo una confisca preventiva è essenziale indicare nel ricorso in modo specifico quali argomenti contenuti nelle memorie difensive non sono stati considerati e perché la motivazione è formalmente insufficiente, evitando censure generiche.
- La partecipazione occasionale a riunioni o la mera apparente disponibilità di un bene non esclude che la corte, valutando anche altri elementi, possa ritenere l'esistenza di una gestione di fatto e legare il bene al prevenuto.
- Suggerimento pratico: nelle impugnazioni di provvedimenti di prevenzione focalizzarsi su vizi di diritto formali e specifici (omesso esame di atti determinanti, contraddizioni palesi nella motivazione) e corredare la difesa patrimoniale con documentazione esplicita e riconciliabile (movimenti bancari, prove di eredità, contratti) per dimostrare la lecita origine dei capitali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →