Cassazione Penale, Sentenza n. 14785/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) presunto difetto di motivazione circa la sussistenza della violazione dell'obbligo, previsto dall'art.75 d.lgs. n.159/2011, di non detenere e non portare armi, con specifico riferimento alla mancata acquisizione/menzione del verbale di sequestro del coltello; 2) errata valutazione delle prove in ordine al reato di danneggiamento (contestata paternità dei danni alla porta dell'abitazione della vittima); 3) difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove circa il reato di minaccia, richiamando censure già indicate in sede di appello ma senza riprodurle compiutamente nel ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che le critiche sollevate riguardassero profili in fatto, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione della credibilità della vittima e della testimonianza del maresciallo De Stefano che aveva attestato il danneggiamento e il sequestro del coltello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Si confermano, quindi, le statuizioni di responsabilità già contenute nella sentenza di merito (salvo le parziali modifiche operate in appello, tra cui la riduzione della pena a mesi quattro e giorni dieci e l'assoluzione limitata relativa a una parte del capo 4).
Norme richiamate
La norma è stata richiamata quale fondamento della contestazione relativa alla violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale (divieto di detenere e portare armi). La Corte ha ritenuto che la prova del possesso dell'arma fosse acquisita tramite la ricostruzione del primo giudice e la testimonianza del maresciallo che aveva sequestrato il coltello; l'assenza di un verbale di sequestro formalmente prodotto non è stata ritenuta idonea a compromettere la decisione quando gli altri elementi probatori risultano convincenti e sono stati richiamati dalla Corte distrettuale.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Richiamato esclusivamente in relazione alla requisitoria scritta depositata dal Pubblico ministero ai sensi della disposizione (riferita a misure eccezionali/consentire un atto scritto in fase di cassazione). Non incide sul merito sostanziale della decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riespone una nuova valutazione delle prove: contestazioni che implicano rivalutazione di fatto sono in genere inammissibili o infondate in sede di legittimità.
- La valutazione della credibilità delle testimonianze effettuata dal giudice di merito è vincolante per la Cassazione salvo il riscontro di una motivazione illogica, contraddittoria o macroscopicamente insufficiente percepibile ictu oculi.
- La mancanza di un documento formale (es. verbale di sequestro) non invalida automaticamente la ricostruzione probatoria se esistono elementi alternativi e coerenti (testimonianze, riferimenti in sentenza di primo grado) che attestino il fatto contestato; l'assenza deve essere affrontata specificamente dal giudice di merito perché la sua omissione possa essere censurata in cassazione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti e specifici: censure vaghe o che si limitano a richiamare atti di grado precedente senza riprodurli sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
- Per far accogliere una ricostruzione probatoria alternativa in cassazione occorre dimostrare che la decisione di merito è affetta da illogicità evidente o da errore giuridico, non semplicemente proporre supposizioni o ricostruzioni congetturali.
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