Cassazione Civile, Ordinanza n. 36160/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, emesso dal comune per un immobile che la contribuente utilizzava come deposito/magazzino, mentre il classamento catastale come albergo era stato attribuito solo nel 2013 dall'Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello del comune, ritenendo decisiva la destinazione d'uso effettiva dell'immobile e la mancanza, per l'anno 2011, di un classamento catastale già attribuito. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, e della L. n. 342 del 2000, art. 74, sostenendo che, ai fini ICI, la base imponibile va determinata tenendo conto del dato catastale e che la rendita/classamento, una volta notificati, hanno natura dichiarativa e possono operare anche per annualità anteriori ancora accertabili. La ricorrente ha inoltre richiamato la dichiarazione presentata nel 1991 dalla contribuente per l'accatastamento dell'immobile come albergo, deducendo che il successivo classamento del 2013 era coerente con tale denuncia originaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del comune. Ha richiamato il principio secondo cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci dalla notificazione, ma tale efficacia non è costitutiva: la rendita ha natura dichiarativa e, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità d'imposta anteriori o comunque "sospese", purché ancora suscettibili di accertamento o liquidazione. La Corte ha quindi censurato la sentenza regionale per non essersi attenuta a tali principi, avendo attribuito rilievo decisivo al fatto che l'immobile fosse formalmente accatastato solo nel 2013 e avendo trascurato la denuncia di accatastamento presentata nel 1991. Ha però precisato che dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio la rilevanza della successiva denuncia di variazione del 2016 e del classamento C/2 e C/3 del 2017, sulla base delle prove acquisite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale da parte del giudice di merito.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5
Richiamati dal ricorrente per sostenere che, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, rileva il dato catastale e la rendita ad esso collegata.
La notificazione degli atti attributivi o modificativi della rendita è condizione di efficacia, ma la rendita conserva natura dichiarativa e, una volta notificata, è utilizzabile anche per annualità anteriori ancora accertabili o liquidabili.
art. 3 Cost.
Richiamato in funzione interpretativa per escludere che la notifica attribuisca alla rendita un effetto costitutivo ex nunc.
Norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel corso dell'ordinanza.
Massime di principio
- In materia ICI, la rendita catastale e il classamento hanno natura dichiarativa e non costitutiva: la loro efficacia decorre dalla notificazione, ma la loro utilizzabilità ai fini impositivi può riguardare anche annualità precedenti o comunque non ancora definitivamente chiuse.
- Non va confusa l'efficacia dell'atto di attribuzione o modifica della rendita con la sua applicabilità fiscale: l'efficacia dipende dalla notificazione, mentre l'applicabilità si collega al momento della variazione materiale che ha determinato il nuovo classamento.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione soltanto sull'assenza di un formale classamento in un certo anno, se dagli atti risulta una precedente denuncia del contribuente idonea a spiegare il successivo classamento notificato.
- Quando il contribuente abbia presentato una denuncia catastale coerente con la classificazione poi attribuita, il giudice deve valutare tale dato probatorio ai fini della base imponibile, verificando la sequenza delle variazioni catastali e la loro rilevanza per l'annualità contestata.
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