Sentenza del 23/06/2020 n. 1862 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese di lite - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa C.T.R. Lazio ha ritenuto che non sussistessero ragioni eccezionali per compensare le spese e che mancasse un’adeguata motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare la decisione del primo giudice. Il testo fornito non precisa il dispositivo integrale, l’eventuale regolazione finale delle spese o altri provvedimenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado. Il ricorrente contestava che tale compensazione fosse giustificata: secondo la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, essa è ammessa soltanto in via eccezionale e in presenza di gravi ragioni esplicitamente motivate. Il testo non indica importi, date o gli ulteriori motivi eventualmente dedotti.
Norme richiamate
la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo eccezionalmente, ossia quando ricorrano gravi ragioni che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza.
La compensazione non è una scelta ordinaria: il giudice deve individuare gravi ragioni eccezionali e indicarle espressamente nella motivazione.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo contenuto nell'art. 1, co.2, del d.lgs 546/92
Il richiamo generale alle norme processuali civili rende applicabile al processo tributario la disciplina dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede gravi ragioni eccezionali, non la mera discrezionalità del giudice.
- Le ragioni che giustificano la compensazione devono essere esplicitate e adeguatamente motivate nella sentenza; se mancano, la compensazione può essere contestata.
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