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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18963/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un primo giudizio, già definito con giudicato, nel quale era stato riconosciuto alla dipendente il diritto all’equiparazione economica al IX livello ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, con conseguente pagamento delle differenze retributive maturate fino al 1° giugno 2006. La lavoratrice ha poi promosso un secondo giudizio per ottenere le ulteriori differenze retributive e l’indennità perequativa maturate dal 1° giugno 2006 al 1° gennaio 2008. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello l’aveva riformata ritenendo intervenuta la prescrizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, che la domanda del primo giudizio aveva efficacia interruttiva della prescrizione non solo per il diritto all’equiparazione, ma anche per i diritti economici consequenziali; che l’interruzione si estendeva ai ratei non ancora maturati; che la prescrizione era rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il diritto stipite; e che il giudicato sul diritto all’equiparazione economica impediva di limitare gli effetti solo ai ratei anteriori al primo ricorso. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c. e per commistione dei motivi, ma tali eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda giudiziale proposta nel primo giudizio, volta al riconoscimento dell’equiparazione economica al IX livello/dirigente amministrativo, avesse efficacia interruttiva della prescrizione anche per i diritti economici consequenziali, compresi i ratei dell’indennità perequativa maturati successivamente, in quanto collegati da un nesso di causalità stretto e immediato con il diritto stipite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese, affinché decida nel merito applicando il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso non è stato ritenuto inammissibile per la sola violazione del protocollo tra Cassazione e CNF, poiché tale protocollo non può introdurre sanzioni processuali non previste dal codice.

  • art. 360 c.p.c.

    È ritenuta ammissibile la censura che cumuli violazione di legge e omesso esame di fatti, purché le doglianze siano chiaramente distinguibili e specificamente articolate.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sul diritto all’equiparazione economica rileva come accertamento del rapporto base da cui discendono gli ulteriori effetti economici.

  • art. 2943 c.c.

    La proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dell’effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L’effetto interruttivo della domanda giudiziale permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e si estende ai diritti connessi da nesso di causalità al rapporto dedotto.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei ratei retributivi.

  • art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979

    Norma posta a fondamento del diritto all’equiparazione economica e dell’indennità perequativa riconosciuta alla dipendente.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale che introduce il giudizio sul diritto stipite interrompe la prescrizione anche dei diritti consequenziali ad esso causalmente collegati, senza necessità di proporre una distinta domanda per ciascuno di essi.
  • L’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il rapporto base; solo da quel momento la prescrizione può tornare a decorrere per i diritti non ancora azionati o maturati.
  • Quando un diritto economico deriva in modo immediato e necessario dall’accertamento di un diverso diritto già richiesto in giudizio, la relativa pretesa accessoria è coperta dall’effetto interruttivo della domanda originaria, anche se non ancora proponibile nel processo pendente.
  • In cassazione è ammissibile il motivo che cumuli violazione di legge e omesso esame di fatti, se le censure sono chiaramente intellegibili e separabili dal contenuto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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