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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28766/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale di Prato, l'imputato era stato giudicato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza riportava nel dispositivo una pena di undici mesi di reclusione, mentre la richiesta concordata tra imputato e pubblico ministero, richiamata anche nella motivazione e nel verbale di udienza, prevedeva una pena finale di quattro mesi di reclusione, derivante dal calcolo sulla pena base di sei mesi ridotta per il rito. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato il contrasto tra dispositivo e motivazione, sostenendo che si trattasse di un evidente errore materiale; in subordine, ha prospettato che, se non si fosse trattato di errore materiale, la sentenza fosse comunque viziata per mancanza di corrispondenza con la richiesta di pena, con conseguente ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il mezzo di impugnazione era stato proposto sostanzialmente per ottenere la correzione di un errore materiale sulla durata della pena; in tale ipotesi, il rimedio corretto è quello della correzione ex art. 130 c.p.p., non il ricorso per cassazione. La Corte ha però osservato che dalla sentenza emergeva chiaramente che il giudice aveva deciso in conformità all'accordo tra le parti, che prevedeva una pena finale di quattro mesi di reclusione, sicché non vi era un vizio sostanziale di mancata corrispondenza con la richiesta, ma solo un errore materiale del dispositivo da correggere ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il rito applicativo della pena su richiesta delle parti, nel quale la decisione deve conformarsi all'accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero

  • art. 337 c.p.

    indica il reato oggetto del procedimento, senza specifiche ulteriori sulla sua configurazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è invocato dalla difesa per sostenere la ricorribilità per cassazione in caso di difformità tra sentenza e richiesta di pena

  • art. 130 c.p.p.

    è indicato come rimedio corretto per la correzione degli errori materiali non determinanti annullamento

  • art. 619 c.p.p.

    viene richiamato per affermare che la rettificazione di errori non determinanti annullamento presuppone un ricorso potenzialmente ammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento idoneo quando si mira esclusivamente a ottenere la correzione di un errore materiale della sentenza: in tal caso il rimedio è la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.
  • La rettificazione degli errori materiali da parte della Corte ex art. 619 c.p.p. presuppone un ricorso comunque ammissibile; non può essere attivata mediante un'impugnazione proposta solo per sollecitare la correzione dell'errore.
  • Nel patteggiamento, se dagli atti risulta che il giudice ha recepito l'accordo sulla pena ma il dispositivo contiene un mero errore numerico o materiale sulla durata della sanzione, il vizio è materiale e va corretto, non annullato.
  • La sola difformità apparente tra dispositivo e motivazione non integra necessariamente un vizio sostanziale della sentenza, se la volontà decisoria del giudice e l'accordo delle parti sono univocamente ricostruibili dal complesso degli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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