Cassazione Civile, Sentenza n. 14250/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sospensione cautelare dall'esercizio della funzione notarile disposta dalla CO.RE.DI. Sicilia (provvedimento cautelare originario con durata riferita a cinque anni). Il ricorrente deduceva, con quattro motivi, violazione e falsa applicazione di varie norme della legge notarile (in particolare artt. 158 sexies, 158 octies, 157, 35) e delle norme processuali di cassazione (art. 360 c.p.c.), chiedendo la cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la sospensione cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, rilevando che nel procedimento di merito successivo (disciplinare n. 5/2018) la CO.RE.DI. aveva già irrogato una sanzione di sospensione complessiva di sei mesi sui medesimi fatti, rendendo privo di utilità il gravame contro la sospensione cautelare. Per tale motivo il ricorso non poteva conseguire alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile; il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese di giudizio al Consiglio Notarile di Siracusa (liquidate in euro 4.700,00 oltre oneri) e gli è stato imputato l'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002
Norme richiamate
Legge notarile n. 89/1913, art. 158-sexies
richiamato il 9° comma dell'art. 158 sexies e l'uso della norma per la sospensione cautelare
La norma autorizza la sospensione cautelare del notaio ove ricorrano fumus boni iuris e periculum in mora; la Corte ha ritenuto che la successiva sanzione di merito (sospensione di sei mesi) abbia reso privo di interesse il ricorso incidente la sospensione cautelare
Legge notarile n. 89/1913, art. 158-octies
motivo di ricorso evocava art. 158 octies (art. 360, 1° co., n. 3)
Invocato dal ricorrente per dedurre violazioni nella applicazione delle norme cautelari; la Corte non ha esaminato il merito della questione per inammissibilità del ricorso
Legge notarile n. 89/1913, art. 157
art. 157 richiamato nel secondo motivo di ricorso (art. 360, 1° co., n. 3)
Denunciata presunta falsa applicazione, ma la questione non è stata decisa in ragione della declaratoria di inammissibilità
Legge notarile n. 89/1913, art. 35
art. 35 invocato nel quarto motivo congiuntamente all'art. 158-sexies
Richiamato nel motivo finale; la Corte non ha proceduto alla valutazione di merito a causa della mancanza di interesse del ricorrente
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360, 1° co., n. 3 e art. 360, 10° co., n. 3 (motivi di cassazione indicati nel ricorso)
Gli specifici motivi di cassazione sono stati richiamati ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse senza entrare nel merito delle censure di violazione di legge
Codice di procedura civile, art. 100
principio dell'interesse ad agire e ad impugnare richiamato nel motivare l'inammissibilità
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse a impugnare richiede la possibilità di conseguire un risultato utile e non si limita a chiedere la correzione della motivazione; l'assenza di un risultato utile rende l'impugnazione inammissibile
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13
art. 13, 1° co. quater richiamato in relazione al contributo unificato
La Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Se il procedimento di merito disciplinare conclude sui medesimi fatti con una sanzione esecutiva (anche se meno afflittiva della cautela) l'impugnazione della misura cautelare può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse: l'interesse ad impugnare richiede la concreta possibilità di ottenere un vantaggio giuridico
- L'impugnazione non può fondarsi soltanto sulla correzione della motivazione: il ricorrente deve dimostrare che l'accoglimento del gravame comporterebbe un risultato utile (ad es. revoca definitiva della sanzione o sua riduzione praticabile)
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari è essenziale valutare il timing processuale: se nel frattempo sono intervenute decisioni di merito che riducono o sostituiscono la misura cautelare, il ricorso cautelare rischia di diventare privo di oggetto
- L'avvio tardivo del gravame (ad es. notifiche dopo il deposito del provvedimento di merito che risolve la questione) espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e all'assoggettamento a contributi ulteriori
- In procedure disciplinari è prudente valutare l'esito probabile del merito prima di sostenere un gravame di legittimità esclusivamente avverso la cautela; ove il merito sia ancora pendente, può convenire chiedere la sospensione dell'esecuzione o provvedimenti specifici che preservino l'interesse impugnatorio
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