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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6631/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trieste che, in sede di rinvio da parte della Cassazione, aveva confermato in parte il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. (somme in contanti, orologi, bracciale, motocicletta). Denunciavano violazione di legge in relazione all'art. 240-bis c.p.: sostenevano che mancasse la necessaria connessione temporale tra gli acquisti dei beni e la commissione del reato di usura (illecito iniziale indicato come avvenuto nel settembre-ottobre 2018 mentre gli acquisti sarebbero posteriori) e contestavano che il Tribunale avesse giustificato la confisca collegando la provenienza del denaro a reati diversi (furto/appropriazione indebita), non rientranti nelle fattispecie consentite per la confisca per sproporzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Trieste abbia correttamente eseguito le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, precisando che il reato di usura era stato consumato da settembre-ottobre 2018 e si era protratto fino al 30 settembre 2020; gli acquisti dei beni sottoposti a sequestro erano avvenuti tra giugno 2018 e agosto 2020, dunque in periodi cronologicamente coevi alla condotta illecita. La Corte ha inoltre chiarito che l'usura è reato a condotta frazionata/prolungata, per cui pagamenti o acquisizioni posteriori restano rilevanti. Quanto alla somma in contanti, il Tribunale aveva motivato la sproporzione tra disponibilità e reddito leciti e aveva solo citato, in via complementare, la possibilità di ulteriori condotte illecite (furti) senza fondare su di esse la confisca ex art. 240-bis. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto applicabile quando i beni o le somme sono acquisiti in periodo temporalmente compatibile con lo svolgimento dell'attività delittuosa e risultano sproporzionati rispetto a redditi ed attività lecite

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbliga il giudice del rinvio a uniformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione e a motivare puntualmente le ragioni della decisione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Trieste abbia ottemperato a tale obbligo

  • art. 110, 644, 416-bis cod. pen. (norme relative ai reati contestati)

    Indicano i reati ascritti agli indagati (concorso nei reati, usura, associazione mafiosa aggravante). La decisione richiama il principio che l'usura è reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, per cui atti e pagamenti successivi possono essere considerati momenti consumativi della condotta illecita

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. è compatibile quando l'acquisizione di beni o somme è temporalmente coincidente o non eccessivamente anteriore rispetto al periodo di commissione dell'attività delittuosa; dunque la mera anteriore conclusione di un prestito non esclude il nesso se l'attività illecita è prolungata
  • L'usura è un reato a condotta frazionata/prolungata: pagamenti, acquisti o disponibilità di denaro successivi all'inizio del pactum usurario possono costituire momenti consumativi utili a collegare beni e somme all'attività delittuosa
  • In sede di rinvio il giudice deve aderire alle indicazioni della Cassazione e fornire una motivazione puntuale circa la connessione temporale e la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti; l'adempimento a questo onere riduce la possibilità di successo di ulteriori impugnazioni
  • La mera menzione di altri delitti (es. furti) non sostituisce una motivazione che leghi espressamente tali condotte alla confisca ex art. 240-bis; tuttavia, il giudice può richiamare comportamenti illeciti complementari per spiegare l'incapacità dell'indagato di giustificare la provenienza lecita di consistenti somme
  • Il soggetto che subisce il sequestro ha l'onere di fornire prove sulla lecita provenienza dei beni; la mancanza di giustificazioni plausibili e la sproporzione rispetto alle capacità reddituali agevolano la conferma del sequestro e della successiva confisca

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