Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38876/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 21/10/2022 che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne per detenzione/cessione di stupefacenti (fatti del 2 e 4 aprile 2014 e del 30 maggio 2014) ma aveva escluso la continuazione tra questi reati e una rapina aggravata commessa l'11 marzo 2013. Dibisceglia deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli indici sintomatici dell'unicità di un disegno criminoso e non avrebbe spiegato perché la diversità dei titoli di reato e delle modalità esecutive escludessero che la detenzione di stupefacenti fosse stata programmata già al tempo della rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, pur avendo riconosciuto la continuazione tra i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per omogeneità, prossimità temporale e identità del luogo, ha escluso la continuazione con la rapina in ragione della diversa natura del reato e delle modalità di esecuzione. La Cassazione ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (programmazione iniziale di una pluralità di condotte, omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi concreti e significativi che dimostrassero che la rapina fosse stata pianificata unitariamente con i successivi reati di droga. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Individua il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, oggetto delle sentenze tra le quali la Corte ha riconosciuto la continuazione per omogeneità.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la continuazione di reati; la giurisprudenza richiede la programmazione iniziale di una pluralità di condotte e la prova di indicatori concreti di un disegno criminoso unitario.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga); Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022 (Altavilla); Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    I precedenti richiamati precisano i criteri probatori e interpretativi della continuazione: occorre valutare molteplici indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e il ricorrente in sede di esecuzione deve allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria, pur trattandosi di interesse all'allegazione e non di un onere formale impossibile.

Massime di principio

  • La continuazione richiede una programmazione iniziale e unitaria di più condotte; non è sufficiente la mera reiterazione o la contiguità cronologica.
  • Indicatori utili per valutare la continuazione: omogeneità del titolo di reato e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia nelle modalità esecutive, finalità comune, sistematicità e abitudini di vita del soggetto.
  • La diversità del titolo di reato e delle modalità esecutive può essere decisiva per escludere la continuazione, soprattutto se non emergono elementi concreti che dimostrino una preordinazione unitaria.
  • In sede di esecuzione chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'interesse ad allegare elementi specifici che indichino la preventiva programmazione; la mancata allegazione non costituisce di per sé onere di prova insormontabile, ma il giudice può legittimamente negare il riconoscimento in assenza di elementi concreti.
  • La contiguità cronologica e la finalità di lucro sono indici non univoci e da soli non bastano a fondare la continuazione quando siano compatibili con mera abitudinarietà delinquenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.