Cassazione Penale, Sentenza n. 14407/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati (capi E, F, G e M1), ha confermato la condanna per il reato associativo (capo D, art. 416 c.p.) e ha ritenuto la responsabilita' dei singoli imputati. I Caputo lamentano mancanza, apparente contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione in ordine ai reati di contraffazione e ricettazione (artt. 473, 474, 648 c.p.), contestano la valutazione probatoria, la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 517 c.p. e la qualificazione del delitto associativo nonche' l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p.; chiedono in sostanza una rivalutazione del merito. Lei Mingzhi deduce vizi di motivazione sulla sua partecipazione all'associazione, censura l'omessa valutazione del dolo partecipativo, invoca il ne bis in idem rispetto a precedente condanna per fatto storico analogo e afferma l'intervenuta prescrizione durante il giudizio di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Francesco, Salvatore e Alessandro Caputo (motivi generici e idonei solo a una rivalutazione di merito) e ha rigettato il ricorso di Lei Mingzhi (motivi infondati). In particolare la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione della Corte d'appello che ha confermato l'esistenza di un'associazione per delinquere con solida organizzazione, la partecipazione stabile dei ricorrenti (anche tramite acquisti ricorrenti di pellami con marchi contraffatti e flussi finanziari verso carte Postepay intestate ai Caputo) e ha adeguatamente valutato la sussistenza del dolo partecipativo. Sono state confermate le statuizioni di merito nei termini impugnati (con i reati di alcuni capi dichiarati prescritti dalla Corte d'appello). I ricorrenti Caputo sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; Lei Mingzhi e' stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Procedimento celebrato con contraddittorio scritto senza partecipazione del Procuratore generale e dei difensori; norma richiamata per la modalità di trattazione
Limiti e specificazione dei vizi di motivazione deducibili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e l'obbligo di formulare censure specifiche per ciascun vizio
art. 581 e art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamate come fondamento per l'inammissibilità dei motivi generici e per l'impossibilità di chiedere alla Corte di legittimità di rielaborare l'impugnazione
art. 157, sesto comma, cod. pen.
Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati richiamati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; usato per confutare l'eccezione generica di prescrizione sollevata dai ricorrenti
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nella compatibilità con il raddoppio di termini ai sensi dell'art. 157 c.p.; rilevante nel computo dei termini di prescrizione per i reati associativi collegati a contraffazione
Norma sul divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto; la Corte interpreta che la diversita' soggettiva/oggettiva di due associazioni consente la non applicazione del ne bis in idem
artt. 110, 473, 474, 648, 416, 517, 112 cod. pen.
Articoli penalmente rilevanti ai capi contestati: art. 473 e 474 (contraffazione e detenzione per vendita di beni contraffatti), art. 648 (ricettazione), art. 416 (associazione per delinquere), art. 517 (riqualificazione penale evocata dalla difesa), art. 112 (aggravante): la Corte valuta la ricostruzione dei fatti in rapporto a tali fattispecie e ritiene congrua la qualificazione adottata in appello, salvo la declaratoria di prescrizione già pronunciata dalla Corte territoriale per alcuni capi
Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici, non specifici e tesi a una rivalutazione di merito sono inammissibili: l'impugnante deve indicare chiaramente quale vizio di motivazione (mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita') denuncia e su quali parti della decisione
- Quando l'appello conferma la sentenza di primo grado (c.d. "doppia conforme"), la motivazione della Corte d'appello si integra con quella del primo giudice formando un unico corpo: la Cassazione controlla la compatibilita' logico-giuridica complessiva ma non puo' riesaminare le prove come fosse giudice del merito
- Per il reato associativo, la condotta continuativa dell'acquirente stabile di beni contraffatti (acquisti ricorrenti, modalita' di pagamento e flussi finanziari continui) puo' configurare partecipazione all'associazione, poiche' la funzione di 'garantire flussi' oltrepassa il mero profilo negoziale
- Il ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) non e' applicabile quando le condotte fanno riferimento a sodalizi soggettivamente o oggettivamente diversi: precedenti condanne per appartenere a un diverso gruppo non escludono automaticamente la responsabilita' per una successiva diversa associazione
- L'eccezione di prescrizione richiede un'articolata esposizione e il calcolo puntuale dei termini processuali: e' onere del ricorrente dimostrare il decorso, tenendo conto delle sospensioni e delle norme che raddoppiano i termini per talune fattispecie
- La Corte di legittimita' non deve 'migliorare' la ricostruzione probatoria del giudice di merito: puo' censurare solo se la motivazione e' mancante, manifesta illogica o contraddittoria in punti essenziali che avrebbero dovuto portare a diversa decisione
- Impugnazioni aggregate, confuse o che cumulano vizi eterogenei senza distinzione rendono il ricorso inammissibile: le censure vanno formulate in modo ordinato e capito per capo di imputazione
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