Cassazione Civile, Ordinanza n. 24628/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra confinanti in materia di distanze legali tra costruzioni. In origine il giudice di merito aveva ritenuto che una scala in muratura, realizzata sul fondo dei resistenti a distanza inferiore a quella legale, potesse essere mantenuta per usucapione del relativo diritto, essendo sostitutiva di una precedente scala nella medesima collocazione da oltre vent'anni. In sede di rinvio, dopo una precedente cassazione limitata alla verifica della continuità tra il vecchio manufatto in ferro e il nuovo manufatto in muratura, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di rimozione, valorizzando la minima entità dell'intercapedine e la possibilità di applicare l'art. 877 c.c. per costruzione in aderenza; ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per giudicato interno. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 877, 873 c.c. e dell'art. 9 d.m. 1444/1968, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato la reale consistenza dell'intercapedine e trascurato la diversa natura costruttiva della scala, senza disporre una CTU; 2) violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. in relazione all'art. 873 c.c., contestando la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria e sostenendo che il danno da violazione delle distanze sarebbe in re ipsa; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, per non avere la Corte di rinvio tenuto conto dell'esito del precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte di rinvio avesse correttamente richiamato il principio giurisprudenziale sulla costruzione in aderenza ma lo avesse mal applicato, perché non aveva compiuto una verifica concreta sulla autonomia strutturale e statica della nuova scala e sulla effettiva eliminabilità totale dell'intercapedine mediante idonee opere di riempimento, tali da ripristinare la perfetta aderenza. Ha invece respinto il secondo motivo, perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato interno formatosi sulla domanda risarcitoria non appellata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di rimozione alla luce del principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La costruzione può ritenersi eseguita in aderenza anche in presenza di modeste intercapedini, ma solo se il distacco deriva da mere anomalie edificatorie ed è agevolmente colmabile senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente; nel caso concreto occorreva verificare in modo effettivo la possibilità di eliminare totalmente lo spazio tra i manufatti e ripristinare la perfetta aderenza.
È la norma sulle distanze legali richiamata per escludere o confermare la violazione in funzione della qualificazione del manufatto come costruzione in aderenza o con distacco illegittimo.
art. 9 d.m. 1444/1968
È richiamato dal ricorrente quale parametro sulle distanze tra costruzioni, ma la Corte decide la censura principalmente sul corretto uso dell'art. 877 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento del danno da violazione delle distanze; la Corte non entra nel merito perché la domanda risarcitoria era preclusa dal giudicato interno.
Richiamato insieme all'art. 2043 c.c. per la liquidazione del danno, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata confutazione della ratio sul giudicato interno.
Norma invocata per contestare la regolamentazione delle spese processuali; la censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In tema di costruzioni in aderenza, la mera presenza di una modesta intercapedine non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 877 c.c., purché il distacco sia frutto di mera anomalia edificatoria e sia concretamente eliminabile senza interventi che gravino sul manufatto preesistente.
- La corretta applicazione dell'art. 877 c.c. richiede una verifica in concreto dell'autonomia strutturale e statica delle opere e della reale possibilità di colmare integralmente lo spazio tra i manufatti, così da accertare se vi sia davvero una costruzione in aderenza oppure una violazione delle distanze legali.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente dedurre una diversa regola di merito se la decisione si fonda su una preclusione processuale autonoma, come il giudicato interno.
- La domanda di risarcimento del danno, ove non sia stata impugnata la statuizione di rigetto resa in primo grado, resta preclusa per giudicato interno e non può essere riesaminata in cassazione sotto il profilo del danno in re ipsa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24575/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24578/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24584/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24587/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24592/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →