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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20477/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione diretti avverso la sentenza d'appello dell'11/04/2022 che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva condannato vari imputati per reati connessi ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p. e aggravamenti), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. / d.l. 306/1992 conv. L.356/1992), estorsione, traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e violazioni di misure di prevenzione/sorveglianza. I ricorrenti lamentavano: vizi di motivazione e travisamento della prova (in particolare sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e sul ruolo apicale di alcuni imputati); errata qualificazione giuridica dei fatti (riqualificazioni/concorsi apparenti tra reati, compensazioni tra autoriciclaggio e trasferimento fraudolento); vizi nel trattamento sanzionatorio (calcolo aumenti per continuazione, applicazione di recidiva, conteggio aggravanti ad effetto speciale, mancata valutazione di attenuanti); carenze istruttorie e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; e, nel caso del Procuratore generale, contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in ordine all'assoluzione dal capo 14) e alla successiva quantificazione della pena per Militello.

La decisione

La Corte di Cassazione, con esame motivato: - Ha in massima parte rigettato i ricorsi dei singoli imputati e del Procuratore generale, confermando molte delle affermazioni di responsabilità per reati associativi, autoriciclaggio, trasferimenti fraudolenti, traffico di stupefacenti e assistenza agli associati, ritenendo la motivazione di merito, nel complesso, non contraddittoria né manifestamente illogica; - Ha però accolto e disposto annullamenti parziali e rinvii per profili specifici, tra i quali: 1) annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio (aumento per continuazione con pregresse condanne irrevocabili) e/o liquidazione della pena in parte per alcuni imputati (in particolare in relazione a questioni di calcolo degli aumenti e applicazione della recidiva) — con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per nuova valutazione; 2) annullamento con rinvio della statuizione penale in relazione a singole imputazioni di estorsione (es. Di Marzo, Carlo Testa, Patrizio Militello) perché la motivazione non chiariva elementi essenziali (modalità della minaccia e ruolo della persona offesa); 3) annullamento e rinvio con riferimento a specifiche misure di sicurezza applicate (es.: criticità nell'automatismo dell'applicazione senza adeguato accertamento concreto della pericolosità; rimessione per nuovo esame); 4) censura e annullamento parziale per mancata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche per alcuni imputati (es. Di Marzo, Urso, Luisi), con rinvio perché il giudice di merito dia conto del confronto richiesto; 5) rigetto del ricorso del Procuratore generale sulla presunta contraddittorietà riguardo all'assoluzione di Militello dal capo 14) e alla successiva determinazione della pena (il Collegio ha rilevato che la motivazione di merito aveva logicamente trattato la posizione sul capo 14) e che il dispositivo risultava coerente); 6) rigetto della censura sulla presunta incompatibilità tra autoriciclaggio e aggravamento ex art. 416-bis: la Corte ha confermato la sintesi giurisprudenziale secondo cui autoriciclaggio e talune fattispecie di trasferimento fraudolento possono concorrere con i reati associativi salvo i casi specifici disciplinati dalla clausola di riserva; 7) annullamento parziale di statuizioni civili quando parti civili non risultavano costituite rispetto a specifici imputati (rinvio per riqualificazione istruttoria su quei punti). Conseguentemente la sentenza d'appello è stata in gran parte confermata, ma con più annullamenti parziali e rinvii per motivi di diritto e vizi motivazionali che richiedono nuovo esame in punto di: alcune imputazioni (soprattutto estorsive), determinazione della pena relativa a continuazione/recidiva, valutazione delle attenuanti generiche, applicazione di misure di sicurezza e statuizioni civili irregolari. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso manifestamente generico (es. posizione di Machì) e condannato a spese alcune parti; ha ritenuto infondati vari profili difensivi che chiedevano la non configurabilità dell'associazione mafiosa o la irrilevanza delle prove testimoniali e intercettative, confermando l'impianto probatorio in larga parte.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha confermato che per l'accertamento della sussistenza dell'associazione mafiosa sono rilevanti gli indici di esercizio della forza di intimidazione, controllo del territorio, imposizione del "pizzo" e operatività in attività economiche; per le "famiglie" aderenti a "Cosa Nostra" alcune caratteristiche (es. disponibilità di armi) possono essere considerate fatto notorio e ricadere come aggravante collettiva

  • art. 416-bis, comma 4 e 6 cod. pen. (aggravanti: associazione armata, finanziamento attività economiche con proventi delittuosi)

    Le circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto sono di natura speciale e oggettiva; la sussistenza può essere riferita all'associazione nel suo complesso e giustifica aumenti di pena secondo la disciplina speciale prevista dallo stesso art. 416-bis

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (art. introdotto per 416-bis.1 / disciplina aggravamenti come metodo/agevolazione mafiosa)

    La Corte ha ritenuto che, ove provato, l'agevolazione o il metodo mafioso come aggravante debbano essere motivati in concreto; l'accertamento può essere implicito ma deve risultare dal complesso probatorio

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Riconosciuto come fattispecie distinta rispetto all'associazione mafiosa e al trasferimento fraudolento di valori: richiede che l'autore trasferisca o impieghi proventi derivanti da suo proprio reato per ostacolare l'identificazione della provenienza; può concorrere con l'art.416-bis quando ricorrono i suoi elementi costitutivi

  • art. 512-bis cod. pen. / d.l. 306/1992 conv. L.356/1992 (trasferimento fraudolento di valori)

    Il trasferimento fraudolento di valori punisce la fittizia intestazione e l'interposizione di beni a terzi; la Corte ha confermato che il concorso può sussistere e che il partecipante può rispondere anche per concorso avente profili diversi dall'autore materiale

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (traffico illecito di stupefacenti)

    Confermata l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 quando il traffico è posto in essere nell'interesse o con l'agevolazione dell'associazione mafiosa; la valutazione richiede riscontri indiziari o diretti adeguati

  • art. 418 cod. pen. (assistenza agli associati)

    Distinto dal concorso esterno: per l'assistenza occorre la messa a disposizione episodica o continuativa in favore di singoli associati; la Corte ha confermato che il contributo stabile e sistematico può configurare concorso esterno o partecipazione, non mera assistenza

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Ribadita la responsabilità concorrente anche quando alcuni concorrenti agiscono con dolo specifico e altri con contributi diversi; per trasferimento fraudolento di valori la responsabilità concorsuale è possibile se il concorrente era consapevole

  • art. 99 e art. 63 cod. pen. (recidiva e cumulo di aumenti)

    Confermato che recidiva e continuazione possono coesistere; per il calcolo degli aumenti, nelle ipotesi di aggravanti speciali di art. 416-bis il giudice deve applicare la disciplina speciale e motivare distintamente gli aumenti, comparando i reati già giudicati con quelli nuovi

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della pena, soprattutto quando operi aumenti per continuazione o si applichino più aggravanti

  • art. 417 cod. pen. (misure di sicurezza)

    La Corte ha precisato che, dopo le modifiche legislative e la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione di misure di sicurezza non può essere automatica ma richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale; automatismi sono stati censurati e la materia richiede motivazione puntuale

Massime di principio

  • Per ritenere sussistente un'associazione di tipo mafioso servono riscontri concreti e convergenti (dichiarazioni di collaboratori di giustizia valutate insieme a intercettazioni, osservazioni, servizi e prove materiali): non è sufficiente la mera frequentazione o precedenti penali.
  • Le aggravanti previste dall'art. 416-bis (associazione armata, reinvestimento di proventi) possono essere riferite all'associazione nel suo complesso e, per associazioni storiche come "Cosa Nostra", taluni elementi (es. dotazione di armi) possono essere considerati "fatti notori" valutabili in giudizio.
  • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) sono fattispecie distinte: l'autoriciclaggio richiede l'azione di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa; il trasferimento a prestanome è un fatto autonomo e può concorrere con l'autoriciclaggio e con reati associativi salvo le ipotesi delimitate dalla clausola di riserva.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo specifico e distinto quando applica aumenti per continuazione o cumulativi per aggravanti a effetto speciale; la Corte di cassazione annulla quando la motivazione non esplicita il confronto e la quantificazione degli aumenti per i reati-satellite.
  • Recidiva e continuazione possono coesistere; non c'è incompatibilità automatica, ma l'applicazione di entrambi richiede motivazione concreta in relazione alla maggiore pericolosità dell'agente.
  • L'applicazione delle misure di sicurezza non è più automatica: il giudice deve compiere un accertamento concreto della pericolosità sociale e motivarlo in termini che tengano conto dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le parti civili possono ottenere una condanna alle spese solo se risultano costituite nei confronti del specifico imputato: le statuizioni civili devono essere coerenti con le costiture formali.
  • Il dubbio probatorio sulle modalità essenziali di un reato (es. modalità della minaccia nell'estorsione) può determinare l'annullamento con rinvio della specifica imputazione; la motivazione deve chiarire gli elementi essenziali che legittimano la condanna.

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