Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dolo specifico di evasione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe desunto la natura di "cartiera" dell'emittente delle fatture senza prova dell'inesistenza delle operazioni commerciali tra tale soggetto e la sua ditta, e quindi senza prova dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che la Corte d'appello avesse applicato retroattivamente la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, in violazione del principio di irretroattività in malam partem. La difesa ha depositato memoria insistendo nelle doglianze. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure fossero, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, quindi non ammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, valorizzando la natura di "cartiera" dell'associazione emittente, l'inserimento in dichiarazione di fatture non supportate da prova delle prestazioni o dei pagamenti e l'assenza di elementi contrari offerti dalla difesa. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la disciplina dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000, introdotta nel 2024, è stata ritenuta dalla giurisprudenza norma sostanziale applicabile anche ai fatti anteriori, ma, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva comunque escluso la particolare tenuità del fatto sulla base dei criteri generali dell'art. 131-bis c.p., considerata la modalità della condotta e l'entità dell'evasione IVA pari a euro 8.291,03. L'inammissibilità ha impedito di rilevare l'eventuale prescrizione. È stata inoltre applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
fatture emesse ... relative ad operazioni inesistenti ... indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi
integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando il contribuente indica elementi passivi fittizi per evadere le imposte.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che la condotta e l'offesa presentino congiuntamente requisiti di scarsa offensività; non è applicabile quando le modalità del fatto e l'entità dell'evasione escludano la tenuità.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 è considerata norma sostanziale e, secondo la giurisprudenza richiamata, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; rileva nel bilanciamento degli indici di particolare tenuità.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova lettura delle risultanze di merito quando la Corte territoriale abbia motivato in modo логicamente coerente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di evasione può essere desunto da indici fattuali gravi e convergenti, quali la natura fittizia del fornitore, l'assenza di sede, mezzi e personale, la mancanza di prova delle prestazioni e dei pagamenti e l'assenza di elementi contrari forniti dall'imputato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la modalità della condotta e l'entità dell'offesa economico-tributaria non consentano di qualificare come esiguo il disvalore del fatto, anche se l'imposta evasa si collochi in prossimità della soglia di punibilità.
- La disciplina introdotta dal legislatore tributario sulla valutazione della particolare tenuità ha natura sostanziale e può incidere anche su fatti anteriori, ma la sua applicazione non è automatica e richiede comunque la verifica concreta dei criteri dell'art. 131-bis c.p.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione la rilevazione di una eventuale causa estintiva del reato maturata medio tempore, salvo i limiti derivanti da specifiche eccezioni giurisprudenziali non ricorrenti nel caso esaminato.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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