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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19355/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per furto aggravato d'acqua (allaccio diretto alla rete idrica comunale) deducendo: 1) assenza dell'elemento psicologico (dolus), poiché l'allaccio abusivo era stato effettuato dal proprietario prima della locazione e l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza dell'illiceità; 2) vizio di motivazione per mancato esame del contratto di locazione (che poteva provare la breve permanenza e l'assenza di bollette); 3) violazione dell'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno) per il silenzio del proprietario; 4) eccezione di prescrizione e inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2, essendo l'allaccio originario opera del proprietario e non dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati i primi due motivi per carenza e apparente contraddittorietà della motivazione della Corte di appello circa la consapevolezza del ricorrente sull'illiceità dell'allaccio (mancanza di accertamento del dolus). Il terzo motivo è stato assorbito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha interpretato la natura "fraudolenta" come riferita al furto d'acqua inteso come modalità durevole di impossessamento, il che influisce sul calcolo della prescrizione posticipandone il termine al 21 gennaio 2027. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il reato di furto è qualificato come delitto doloso: occorre accertare la consapevolezza del soggetto circa l'illiceità dell'appropriazione. La cassazione ha censurato la mancanza di motivazione sulla presenza del dolo nel comportamento dell'imputato.

  • art. 625 primo comma n. 2 e n. 7 cod. pen.

    Aggravanti contestate al reato di furto. La Corte ha chiarito che la "natura fraudolenta" attiene al modo di perpetrare il furto (modalità di impossessamento durevole), circostanza rilevante anche ai fini del termine di prescrizione.

  • art. 48 cod. pen.

    Ipotesi di errore determinato dall'altrui inganno: il ricorrente sosteneva che il silenzio del proprietario avrebbe indotto in errore sull'illiceità della condotta. La Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito, ma ha riconosciuto che la possibile assenza di consapevolezza è questione rilevante e non adeguatamente valutata dalla Corte d'appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di enunciazione dei motivi del ricorso nei limiti necessari per la motivazione: il ricorso è stato formato rispettando tali limiti.

  • art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)

    Norma processuale applicata per lo svolgimento dell'udienza in Cassazione senza l'intervento delle parti; citata per la regolarità del procedimento di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Per il reato di furto è essenziale provare il dolo: se l'allaccio abusivo è stato realizzato da terzi prima dell'arrivo dell'imputato, il giudice deve accertare se l'imputato era o poteva essere consapevole dell'illiceità della fornitura (bollette, modalità di pagamento, evidenza visiva dell'allaccio, dichiarazioni del proprietario).
  • La mera presenza materiale dell'allaccio non dimostra automaticamente la consapevolezza dell'occupante; la difesa può valorizzare documenti come il contratto di locazione, la brevità della permanenza, l'assenza di fatture o pagamenti a suo nome per sostenere l'assenza di dolo.
  • L'errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.) è una linea difensiva praticabile quando si dimostra che il comportamento o il silenzio del terzo ha indotto il soggetto nell'errore sulla liceità dell'atto; occorre comunque prova dell'inganno o dell'occultamento rilevante.
  • La qualificazione della condotta come "fraudolenta" può riferirsi al modo di perpetrazione del furto (impossessamento durevole) e incidere sul momento terminale del reato ai fini della prescrizione: bisogna valutare quando la condotta illecita si considera continuata e chi ha mantenuto l'appropriazione nel tempo.
  • In sede di impugnazione la Corte di appello deve motivare specificamente sulla consapevolezza dell'imputato quando la natura dell'illecito nasce antecedentemente alla sua occupazione dell'immobile; la mancanza di tale motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio.

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