Cassazione Penale, Ordinanza n. 14621/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., rilevando che il ricorso per cassazione, contro qualunque provvedimento, non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione, personalmente, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva rigettato un reclamo proposto ex art. 69-bis L. 354/1975. Il ricorso non conteneva censure di merito sul provvedimento reclamato, poiché la Corte ha deciso la causa esclusivamente su un vizio formale di proponibilità: il ricorso per cassazione è stato presentato dalla parte personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito ritenuto necessario a pena di inammissibilità dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p.
Norme richiamate
indicato come base del reclamo deciso dal Tribunale di sorveglianza, senza ulteriori precisazioni sul merito
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
richiamata come fonte della modifica normativa che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista
norma processuale richiamata per individuare il reclamo originariamente rigettato dal Tribunale di sorveglianza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
- La verifica della legittimazione formale del difensore è un controllo preliminare e assorbente rispetto all'esame di qualsiasi censura di merito.
- Nei procedimenti di sorveglianza, l'impugnazione per cassazione è soggetta alle ordinarie regole di sottoscrizione tecnica previste dal codice di procedura penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →