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Sentenza

Sentenza n. 5480/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - del Decreto Cat. A12/2023/Imm/1^Sez./Dinieghi/1.v. 181 notificato in data 25.10.2025 avente ad oggetto "La revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo avente nr. I13022753";

Giustizia amministrativa202507289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Napoli dell’11 marzo 2023 recante revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ed espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale provvedimento di espulsione. Nel merito ha dedotto violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione: la Questura avrebbe fondato la valutazione di pericolosità su precedenti e procedimenti penali poi conclusi, in parte, con assoluzioni o improcedibilità, senza considerare che le motivazioni della sentenza assolutoria per i reati di maltrattamenti, lesioni e resistenza erano disponibili prima dell’adozione del decreto; il casellario aggiornato al 19 novembre 2025 risultava privo di iscrizioni. Ha inoltre lamentato l’omesso bilanciamento della tutela dell’ordine pubblico con l’inserimento lavorativo stabile, la presenza di due figli minori affidati congiuntamente e la stabilità abitativa; la falsa attestazione di mancata presentazione di memorie, la motivazione stereotipata e l’omessa valutazione dell’attualità della pericolosità; infine, la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU per mancata considerazione delle sopravvenienze favorevoli e dell’interesse dei figli. In via cautelare aveva chiesto la sospensione, prospettando il rischio di accompagnamento in Ucraina, allora in conflitto armato. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità: il provvedimento era stato comunicato al precedente difensore il 4 aprile 2023 e notificato in sede di ostensione il 14 aprile; il ricorrente aveva presentato ricorso gerarchico il 4 maggio 2023, sul quale si era formato il silenzio-rigetto il 4 agosto 2023, sicché il termine giurisdizionale era scaduto il 4 ottobre 2023. Ha inoltre difeso la valutazione di pericolosità, richiamando episodi reiterati e un arresto del 25 ottobre 2025.

La decisione

Il ricorso contro la revoca del permesso è stato dichiarato irricevibile, senza esame dei motivi di merito. Il ricorso gerarchico presentato il 4 maggio 2023 si era inteso respinto il 4 agosto 2023, dopo novanta giorni; da quella data decorrevano i sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale, scaduti il 4 ottobre 2023. Il ricorso depositato il 23 dicembre 2025 era quindi tardivo. La comunicazione del 10 dicembre 2025 sullo stato di inoppugnabilità non ha riaperto né interrotto il termine, e non erano state dedotte né risultavano giustificate ragioni per la rimessione in termini; la comunicazione al precedente difensore, munito di nomina, aveva già reso conoscibile il provvedimento. Quanto al distinto capo di espulsione con accompagnamento coattivo, il TAR ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, individuato nel Giudice di Pace di Napoli, davanti al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della sequenza delle notificazioni e dei termini applicabili.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente

    Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma allo spirare di novanta giorni e da quel momento decorre il termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento originario.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Da tale momento ha cominciato a decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al competente giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 29 e 41 c.p.a.

    Quando è stato scelto il ricorso gerarchico e questo si è concluso con silenzio-rigetto, il termine decadenziale di sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale decorre dalla formazione del silenzio.

  • art. 37 c.p.a.

    Nessuna domanda di rimessione in termini per errore scusabile è stata avanzata dalla parte ricorrente, né emergono dagli atti elementi che possano giustificare una rimessione d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini può essere disposta d’ufficio solo se dagli atti emergono elementi giustificativi; in mancanza, la tardività non è superabile.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Alla stregua di quanto esposto, il ricorso proposto avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno è irricevibile per tardività, con le conseguenze di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale comporta l’irricevibilità della domanda di annullamento.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998

    L'art. 13, comma 8, D.lgs. 286/1998 stabilisce espressamente che «avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria», rinviando per la disciplina delle relative controversie all'art. 18 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale attribuisce la cognizione della materia al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, secondo il rito sommario di cognizione.

    La contestazione del decreto di espulsione è devoluta al giudice ordinario, individuato nel Giudice di Pace competente; tale giurisdizione comprende anche gli atti meramente esecutivi funzionalmente collegati all’espulsione.

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    L'art. 13, comma 8, D.lgs. 286/1998 stabilisce espressamente che «avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria», rinviando per la disciplina delle relative controversie all'art. 18 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale attribuisce la cognizione della materia al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, secondo il rito sommario di cognizione.

    La controversia sull’espulsione è attribuita al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto la misura, secondo il rito indicato dalla disposizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Ne discende che la cognizione sull'intero compendio espulsivo — decreto di espulsione e ordine di accompagnamento coattivo — è devoluta al giudice ordinario, al quale la domanda può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

    Dopo la declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a.

  • art. 26 c.p.a.

    La vicenda presenta una oggettiva complessità nella ricostruzione della sequenza delle notificazioni e nella corretta individuazione del regime dei termini conseguente alla scelta del ricorso gerarchico, circostanze che, unitamente alla parziale sovrapposizione dei due distinti regimi di impugnazione — quello amministrativo-gerarchico e quello giurisdizionale — sono idonee a integrare i presupposti delle «gravi ed eccezionali ragioni» che l'art. 92, comma 2, c.p.c. — richiamato dall'art. 26 c.p.a. — riconosce quale fondamento della compensazione

    La complessità oggettiva della vicenda e dei regimi di impugnazione può integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando l’interessato propone ricorso gerarchico contro un provvedimento amministrativo e l’amministrazione non comunica una decisione entro novanta giorni, il ricorso si intende respinto; il termine decadenziale per l’impugnazione giurisdizionale del provvedimento decorre dalla formazione del silenzio-rigetto, non dalla notificazione originaria.
  • Una successiva comunicazione dell’amministrazione, o la conoscenza acquisita da un nuovo difensore, non riapre né interrompe il termine d’impugnazione già decorso quando il provvedimento era stato portato a conoscenza dell’interessato tramite un difensore munito di specifica nomina.
  • La rimessione in termini d’ufficio per errore scusabile richiede elementi giustificativi emergenti dagli atti; in loro assenza, il ricorso proposto oltre il termine decadenziale è irricevibile.
  • La giurisdizione ordinaria sulle impugnazioni del decreto di espulsione comprende anche l’ordine di accompagnamento coattivo, quale modalità esecutiva funzionalmente collegata alla misura espulsiva; la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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