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Sentenza

Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 12.07.2024, comunicata in data 16.07.2024, emessa ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006; - di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposti e susseguenti, nonché, ove occorra, in ragione dell’esplicito riferimento all’impugnativa nella stessa contenuta, della comunicazione di avvio del procedimento del 09.04.2024

Giustizia amministrativa202402593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 che imponeva alla società la rimozione dei rifiuti, il ripristino dello stato dei luoghi, la derattizzazione e le analisi del suolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 28 del 12 luglio 2024, comunicata il 16 luglio 2024, con cui il Comune di Milano le aveva imposto interventi di rimozione e gestione dei rifiuti, ripristino ambientale, derattizzazione e analisi del suolo nell’area interessata. Con il primo motivo ha sostenuto di non essere stata individuata come responsabile né dalla sentenza penale richiamata né dall’ordinanza, che si sarebbe rivolta ai soci, senza che il riferimento all’interesse della società bastasse ad attribuirle responsabilità; ha inoltre dedotto che i soggetti coinvolti erano meri soci e non amministratori o legali rappresentanti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione della direttiva 2004/35/CE e del principio «chi inquina paga»: il Comune avrebbe fatto affidamento sulla sentenza di patteggiamento relativa a soggetti diversi, senza accertare autonomamente la riconducibilità dei rifiuti alla società, la colpa o il dolo, né la coincidenza tra i rifiuti presenti nel 2024 e quelli del procedimento penale. L’Agenzia del Demanio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione dell’Agenzia del Demanio: essa non aveva adottato l’ordinanza e non era titolare di un controinteresse diretto, immediato ed effettivo, sicché non era parte necessaria del giudizio. Ha respinto congiuntamente i due motivi della società. Ai sensi dell’art. 192, comma 3, la responsabilità richiede dolo o colpa, ma l’individuazione del responsabile può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici secondo il criterio del «più probabile che non»; una volta fornita tale prova, spetta al soggetto individuato offrire elementi concreti idonei a escludere la propria responsabilità. Nel caso concreto l’ordinanza non si fondava soltanto sulla sentenza penale n. 378/2019, ma anche su sopralluoghi comunali e della Polizia locale del 2022, verifiche con ATS e Agenzia del Demanio, accertamenti successivi agli incendi del 2024 e verifiche ARPA, convergenti nel documentare la persistenza dei rifiuti e del degrado. Tali elementi consentivano di collegare la situazione all’attività dell’impianto di recupero gestito dalla società e alla vicenda di gestione illecita e mancato ripristino già accertata; non era decisivo che la società non fosse destinataria formale della sentenza penale o che i soggetti coinvolti non avessero cariche sociali. La ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare che i rifiuti fossero riconducibili a fatti autonomi di terzi o che la situazione fosse estranea alla vicenda precedente. Il ricorso è stato quindi respinto. La società è stata condannata a pagare al Comune € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate nei confronti dell’Agenzia del Demanio.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Per consolidata giurisprudenza, la responsabilità delineata dall’art. 192, comma 3 è qualificabile secondo i canoni classici della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente o prevenirne un vulnus (Cons. Stato, sez. VI, n. 4298 del 2024; sez. VII, n. 2997 del 2024).

    La responsabilità per abbandono di rifiuti è personale e richiede dolo o colpa, anche nella forma della negligenza; non deriva dalla sola proprietà o da un automatismo imputativo.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La prova riguardante l’individuazione del soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti può essere data anche attraverso presunzioni semplici, essendo applicabile a tal fine il criterio del “più probabile che non”; una volta fornita questa prova spetta al soggetto così individuato dimostrare di non essere l’autore materiale della condotta illecita, fornendo concreti elementi che portino senz’altro ad escludere l’assenza della sua responsabilità (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 aprile 2023, n. 945; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2021, n. 2003; id., sez. VI, 23 giugno 2014, n. 3165; T.A.R. Marche, sez. I, 21 settembre 2020, n. 548).

    La responsabilità può essere accertata anche mediante presunzioni semplici secondo il criterio del più probabile che non; raggiunta tale prova, il soggetto individuato deve fornire elementi concreti che escludano la propria responsabilità.

  • artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, primo periodo, c.p.a.

    Come si desume dagli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, primo periodo c.p.a., le parti necessarie nel giudizio di annullamento sono l’amministrazione resistente e, ove esistenti, i controinteressati (soggetti titolari di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quella del ricorrente, e che siano formalmente individuati o facilmente individuabili alla sola stregua dell’atto impugnato: cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II 6 dicembre 2023 n. 10589).

    Nel giudizio di annullamento sono parti necessarie l’amministrazione che ha adottato l’atto e gli eventuali controinteressati, individuati in base alla titolarità di una posizione autonoma e contraria direttamente desumibile dall’atto.

Massime di principio

  • La responsabilità prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 per l’abbandono di rifiuti è personale e colpevole: occorre un comportamento doloso o colposo, anche omissivo e negligente, e non è ammessa un’imputazione automatica fondata sulla sola proprietà dell’area o su un collegamento formale con gli autori materiali.
  • L’amministrazione può provare, anche mediante presunzioni semplici e secondo il criterio del più probabile che non, la riconducibilità dell’abbandono e della persistente situazione di degrado a un soggetto. Una volta raggiunta tale prova, il soggetto individuato deve addurre elementi concreti idonei a escludere la propria responsabilità.
  • La responsabilità ai sensi dell’art. 192, comma 3, può essere desunta da una pluralità convergente di accertamenti amministrativi autonomi, anche quando il provvedimento valorizzi una precedente sentenza penale relativa ad altri soggetti; la mancata partecipazione formale della società a quel giudizio non è di per sé decisiva se gli ulteriori elementi collegano l’illecito all’attività svolta nella sua sfera di interessi.
  • Nel giudizio di annullamento, l’amministrazione resistente è quella che ha adottato l’atto; un’altra amministrazione è parte necessaria solo se titolare di un controinteresse diretto, immediato ed effettivo, autonomo e contrario a quello del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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