Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n.-OMISSIS- di prot. del 24.10.2023, notificata in data 28.10.2023, emessa dal Comandante dell-OMISSIS-, e con la quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso il provvedimento che irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del ‘Rimprovero' inflitta con provvedimento del 26.6.2023 n. di prot. -OMISSIS- per la violazione degli artt. 717 e 723 del TUROM; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, irrogata per la mancata verifica e annotazione di un danno all'automezzo di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione del rimprovero inflittagli il 26 giugno 2023. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione, errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, sostenendo che gli artt. 717 e 723 del d.P.R. 90/2010 sarebbero generici e inidonei a fondare l'addebito, anche perché aveva redatto una relazione di servizio sui fatti. Con il secondo motivo ha lamentato illogicità, sproporzione e disparità di trattamento, oltre alla violazione dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010: il superiore gerarchico capo macchina, anch'egli coinvolto, aveva ricevuto la più lieve sanzione del richiamo. In memoria il ricorrente ha inoltre invocato una circolare del 6 maggio 2026 sull'inutilità di avviare un'inchiesta amministrativa per l'attivazione della polizza kasko.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il fatto storico, ossia il danneggiamento del veicolo e la mancata annotazione nel documento di impiego, era incontestato; l'addebito riguardava specificamente l'omessa verifica dell'integrità del mezzo al rientro e la mancata segnalazione, non le circostanze del danno né le giustificazioni rese nella relazione di servizio. L'art. 723 del d.P.R. 90/2010 impone in modo specifico la cura dei mezzi affidati e le cautele necessarie a impedirne il deterioramento; l'omissione dimostrava trascuratezza e difetto di attenzione. È infondato anche il secondo motivo: la diversa sanzione applicata al superiore non integra disparità di trattamento, poiché sul conducente gravava direttamente e specificamente il dovere di diligente custodia; la sanzione è stata ritenuta proporzionata e l'esercizio della discrezionalità ragionevole. I rilievi fondati sulla circolare del 6 maggio 2026 sono inammissibili perché introdotti con memoria anziché con motivi aggiunti e, comunque, inconferenti: la circolare riguarda procedure interne e non incide sulla responsabilità disciplinare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 723 d.P.R. 90/2010

    L’art. 723 individua in modo specifico i doveri del militare in ordine, fra l’altro, alla “cura…dei mezzi…a lui affidati” con peculiare riguardo alle “…cautele necessarie per impedirne il deterioramento…”.

    La disposizione impone al militare cui è affidato un mezzo un dovere specifico di cura e di adozione delle cautele necessarie a conservarlo; tale dovere comprende la verifica dell'integrità del mezzo e la segnalazione dei danni riscontrati.

  • artt. 717 e 723 d.P.R. 90/2010

    Trattasi di prescrizioni tutt’altro che generiche tese a responsabilizzare il militare e a imporgli attenzione e costante vigilanza sui beni dell’Amministrazione, onde assicurare la migliore integrità e funzionalità dei medesimi.

    Il TAR esclude che le prescrizioni siano indeterminate: esse fondano il dovere di attenzione e vigilanza sui beni affidati e possono sorreggere l'addebito disciplinare relativo alla mancata verifica e annotazione di un danno.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare la proporzionalità della sanzione; il TAR ha ritenuto che la sanzione irrogata fosse proporzionata alla contestazione disciplinare e fondata sull’incontestabile violazione dell’art. 723.

    Il testo non riporta una specifica interpretazione dell'art. 1355 da parte del giudice; la censura è stata respinta in quanto il rimprovero è stato considerato proporzionato alla condotta e al dovere di custodia gravante direttamente sul conducente.

Massime di principio

  • Il militare cui è affidata la conduzione di un mezzo dell'Amministrazione è tenuto a verificarne l'integrità al termine del servizio e a segnalare o annotare i danni riscontrati; l'omissione può integrare violazione del dovere di cura e custodia dei beni affidati.
  • La differenza di trattamento sanzionatorio tra militari coinvolti nella medesima vicenda non determina, di per sé, disparità di trattamento quando le rispettive posizioni comportano doveri diversi e la condotta sanzionata grava direttamente e specificamente su uno di essi.
  • Rilievi fondati su un atto sopravvenuto non possono essere introdotti nel giudizio mediante memoria difensiva in luogo dei motivi aggiunti; in ogni caso, disposizioni interne che regolano procedure amministrative diverse non incidono sulla responsabilità disciplinare se non sono pertinenti all'addebito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.