Cassazione Penale, Sentenza n. 01919/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità della camera di consiglio e della sentenza di secondo grado per omissione di notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza e della sentenza (violazione degli artt. 175-179 e 548, comma 2 c.p.p.); 2) errata applicazione dell'art. 1, comma 143 della legge 24/12/2007 n. 244 e dell'art. 578-bis c.p.p. con riguardo alla mancata revoca della confisca per equivalente nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'accoglimento non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico per il ricorrente data la dichiarata prescrizione del reato. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che l'art. 578-bis c.p.p., avendo natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente a componente sanzionatoria, non è applicabile retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; inoltre dagli atti non risultano elementi a dimostrazione che i beni sequestrati derivassero direttamente dal reato. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca, eliminando la confisca stessa, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto
Norme richiamate
Norma che incolpava il ricorrente del reato fiscale relativo all'anno d'imposta 2009; la sentenza di merito aveva comunque dichiarato la prescrizione del reato, rendendo irrilevante l'impugnazione su altri aspetti processuali
Norme sulle notificazioni degli atti e sulle nullità processuali invocate dal ricorrente; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della presunta nullità perché ha ritenuto inammissibile il motivo per carenza di interesse
Richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità per difetto di notifica della sentenza; la Corte ha trattato la questione come priva di interesse concreto alla cassazione
Base normativa richiamata per la censura relativa alla errata applicazione della normativa sostanziale/procedurale in materia di confisca
art. 1, comma 143 legge 24/12/2007 n. 244
Richiamata nel motivo relativo alla disciplina fiscale/penale collegata alla confisca; la Corte ha ritenuto centrale il problema della retroattività normativa rispetto alla disciplina della confisca
Norma sulla confisca per equivalente; la Corte ha affermato che, con riguardo alle forme di confisca che contengono una componente sanzionatoria, la disposizione ha natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente annullamento della confisca applicata per fatti del 2010
Norma richiamata in tema di interesse ad impugnare: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse alla cassazione richiede che l'accoglimento del ricorso possa produrre un vantaggio pratico immediato per l'impugnante
art. 7 CEDU e art. 1 Protocollo 1 CEDU
Richiamati implicitamente nella valutazione della retroattività in malam partem delle interpretazioni mutate sulla natura della confisca; la Corte richiama il principio di prevedibilità del diritto penale e la necessità di evitare applicazioni retroattive sfavorevoli
Massime di principio
- La cassazione richiede un interesse concreto e pratico all'impugnazione: se il reato è già dichiarato prescritto e l'accoglimento non produce un miglioramento pratico per l'imputato, il motivo è inammissibile per carenza di interesse
- L'art. 578-bis c.p.p., quando la confisca per equivalente presenta una componente sanzionatoria, è di natura anche sostanziale e non può essere applicato retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; pertanto le confische basate su tale disciplina per fatti anteriori possono essere annullate
- Se si sostiene la natura 'ripristinatoria' (non sanzionatoria) della confisca per equivalente occorre dimostrare con chiarezza che il valore confiscato non eccede il vantaggio economico direttamente derivato dal reato e, se possibile, che i beni sequestrati provengano direttamente dall'illecito; in assenza di tale prova la confisca è più vulnerabile
- Nelle impugnazioni per nullità processuali (es. notifiche mancanti) valutare sempre se l'accoglimento comporterebbe un effettivo vantaggio processuale o sostanziale: in mancanza di vantaggio concreto il ricorso è destinato all'inammissibilità
- Prima di confermare una confisca per equivalente per fatti prescritti è necessario verificare la data di commissione del reato rispetto alla data di entrata in vigore delle norme applicate e la natura sostanziale o processuale della norma per evitare effetti in malam partem
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