Cassazione Penale, Sentenza n. 17195/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/06/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame richiesto da Andreacchio, indagato per i reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (capo 59-61 dell'ordinanza genetica). Il ricorrente deduceva: (1) motivazione apparente e generica, non adeguata a valutare la configurabilità della fattispecie più grave (comma 5 dell'art. 73); (2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, soprattutto in ragione del decorso temporale (i fatti risalgono al 2018) e dell'assenza di dati concreti e attuali che giustificassero la limitazione della libertà personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui si limitava a censure generiche della motivazione del giudice del merito, ma ha accolto il secondo motivo: ha rilevato l'insufficiente motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari alla luce del decorso triennale tra i fatti contestati e l'ordinanza genetica. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa alle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto (art. 309, co. 7 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73, commi 1 e 1-bis (capi da 59 a 61 dell'ordinanza genetica)
La norma è richiamata come titolo di reato (traffico/associazione per traffico di stupefacenti) a fondamento della misura cautelare applicata all'indagato
codice di procedura penale - art. 292
art. 292, comma secondo, lett. c)
Richiama il principio secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato incide sulla valutazione delle esigenze cautelari: maggiore è la distanza temporale, più rigorosa deve essere la motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari
codice di procedura penale - art. 309
Norma richiamata per identificare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo esame delle esigenze cautelari (Tribunale del riesame)
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che contesti i gravi indizi o le esigenze cautelari deve indicare profili di illegittimità della motivazione del giudice di merito (violazione di norme o manifesta illogicità); censure meramente alternative o ricostruzioni fattuali non sono idonee.
- Quando i fatti contestati sono datati, il giudice delle misure cautelari è tenuto a fornire una motivazione più rigorosa e specifica circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), giacché il tempo tende a ridurne la forza.
- La difesa, per ottenere l'annullamento o la riforma di una misura cautelare in casi di lontananza temporale, deve focalizzare le proprie doglianze su elementi concreti e attuali che dimostrino l'assenza di rischio o la sproporzione della misura, o evidenziare contraddizioni precise nella motivazione del giudice.
- La Cassazione può annullare parzialmente un provvedimento (es. solo la parte relativa alle esigenze cautelari) e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice competente quando riscontri carenze motivazionali su aspetti circoscritti.
- Contraddizioni interne nella motivazione (es. affermazione della capacità di occultare prove vs. riconoscimento della leggibilità delle intercettazioni) devono essere chiarite dal giudice; la loro persistenza può costituire motivo di annullamento o di richiesta di nuovo giudizio.
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