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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22260/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, pur avendo rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate sul diniego tacito di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2007, aveva liquidato le spese di lite in suo favore in soli euro 500,00. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 2233 c.c., sostenendo che la liquidazione fosse incongrua rispetto al valore della controversia (euro 3.356,00), priva di motivazione e comunque inferiore ai minimi tariffari previsti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, in tema di spese legali, quando la liquidazione avviene sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti dallo scaglione, salvo diversa convenzione tra le parti. Ha quindi rilevato che la liquidazione operata dalla CTR era sicuramente inferiore al minimo applicabile, indicato in almeno euro 991,00. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo diritto e in misura congrua

  • art. 2233 c.c.

    richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso professionale

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    citato con riferimento alla costituzione della parte resistente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    citato in relazione al deposito della memoria e alla trattazione camerale

  • d.m. n. 55 del 2014

    usato come fonte dei parametri per la liquidazione delle spese; i minimi tabellari sono ritenuti inderogabili in assenza di diversa convenzione

  • d.m. n. 37 del 2018

    richiamato come modifica dei parametri del d.m. n. 55 del 2014

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese di lite è effettuata secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti dallo scaglione applicabile, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • La liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della controversia e con l'attività difensiva svolta; una quantificazione inferiore al minimo tabellare integra violazione di legge.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è scrutinabile in cassazione come violazione delle norme che disciplinano la determinazione del compenso professionale e la regolazione delle spese di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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