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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25543/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali. Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che, trattandosi di compensi comprensivi anche di attività stragiudiziali non funzionalmente collegate alla difesa in giudizio e svolte per parti diverse, l'opposizione dovesse essere proposta con citazione e notificata entro il termine perentorio di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.; nel caso di specie la notifica era avvenuta oltre il termine, pertanto l'opposizione era inammissibile. La Mixage ha impugnato l'ordinanza deducendo, tra l'altro, che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo (ricorso invece di citazione) non poteva sfociare in inammissibilità, richiamando l'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011 e la possibilità di optare per il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che, se l'opponente manifesta chiaramente nell'atto introduttivo la volontà di avvalersi del rito sommario (ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), la tempestività dell'opposizione va valutata in relazione alla data di deposito del ricorso e non alla data di notifica; pertanto la opposizione di Mixage, depositata entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., risultava tempestiva anche se la notificazione è avvenuta successivamente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Prevede che l'opposizione al decreto ingiuntivo si introduca con citazione; la Corte osserva però che tale disposizione non è ostativa all'utilizzo del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. quando l'opponente manifesti l'opzione per il rito sommario.

  • art. 641 c.p.c.

    Fissa il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte afferma che, se l'opposizione è introdotta con ricorso sommario, la tempestività si valuta rispetto alla data di deposito dell'atto, non alla data di notifica.

  • D.Lgs. 150/2011 art. 4, comma 5

    Prevede una forma di 'sanatoria' in caso di errore sul rito; la Corte ricorda i limiti applicativi della norma ma ritiene che non impedisca, nei casi in cui l'opponente abbia scelto consapevolmente il rito sommario, la valutazione della tempestività in base al deposito.

  • D.Lgs. 150/2011 art. 14

    Riflette il regime speciale per la liquidazione dei compensi; la giurisprudenza citata distingue i casi esclusi dall'applicazione del rito sommario. La Corte distingue però le ipotesi ricadenti o meno nell'ambito dell'art. 14, ritenendo applicabile il sommario quando la scelta è compatibile con la materia.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Introduce il rito sommario di cognizione; la Corte afferma la piena alternatività del rito sommario rispetto al rito ordinario per le controversie di particolare semplicità e che l'opponente può optare per questo rito anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a compensi, purché la scelta sia manifestata chiaramente.

  • art. 702-ter c.p.c., comma terzo

    Consente la conversione tra rito sommario e rito ordinario; la Corte richiama la possibilità di conversione come strumento che evita abusi della scelta del rito sommario e tutela le esigenze istruttorie.

  • art. 156 c.p.c.

    Disciplina la valutazione degli errori formali degli atti processuali in relazione al loro scopo; la Corte lo richiama per affermare che l'atto va valutato nei suoi requisiti essenziali per raggiungere lo scopo, e che un errore formale può non inficiare la domanda se l'atto consente comunque l'esercizio delle difese.

  • art. 163 c.p.c.

    Stabilisce i requisiti della citazione; richiamato per il principio che, ove l'opposizione sia proposta con citazione, questa deve rispettare i requisiti formali previsti.

  • art. 633 e art. 634 c.p.c.

    Riguardano il procedimento monitorio sommarissimo e la formazione del decreto ingiuntivo; richiamati per descrivere la sommarietà della fase monitoria e la successiva piena cognizione in sede di opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    Prevede modalità e conseguenze relative all'opposizione e a termini a pena di decadenza; citato dalla Corte nel contesto dei termini sanciti per il procedimento ingiuntivo e per avvertire circa i limiti dell'operatività dei termini a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Se l'opponente, nell'atto introduttivo, manifesta chiaramente la volontà di avvalersi del rito sommario (ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), la tempestività dell'opposizione va valutata in base alla data di deposito del ricorso e non necessariamente alla data di notifica.
  • Quando la controversia riguarda compensi misti (prestazioni giudiziali e attività stragiudiziali non funzionalmente connesse), la regola generale è l'applicazione del rito ordinario, ma l'opponente può validamente optare per il rito sommario se la materia e la forma dell'atto lo consentono e la scelta è espressa.
  • L'errore sulla forma dell'atto introduttivo (ricorso vs citazione) non determina automaticamente nullità o inammissibilità se l'atto, valutato nei suoi requisiti essenziali, consente comunque di raggiungere lo scopo processuale; tuttavia bisogna distinguere tra singolo errore di atto e scelta consapevole del rito.
  • Il giudice può disporre la conversione del rito (da sommario a ordinario o viceversa) se la complessità delle difese o l'istruzione lo richiedono; questa possibilità limita il rischio di abusi derivanti dalla scelta del rito.
  • In fase di proposizione dell'opposizione è fondamentale che il difensore renda esplicita la scelta procedurale (citazione o ricorso sommario) e curi i depositi nei termini processuali applicabili per evitare contestazioni di tempestività.
  • La sanatoria prevista dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011 ha limiti: non è una regola di portata generale che copre ogni errore di rito, pertanto non si può fare sempre affidamento su di essa per preservare atti che non rispettino termini o forme quando la legge impone modalità specifiche.

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