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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25509/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso parziale dell'IRPEF trattenuta sul 2014: il contribuente contestava l'applicazione dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 (bonus e stock options eccedenti soglia) perché riteneva che il datore di lavoro (Lazard Srl, società di consulenza) non rientrasse nel "settore finanziario" e quindi non fosse soggetto al prelievo supplementare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva riconosciuto il diritto al rimborso a favore del contribuente. La Cassazione ha ritenuto che l'art. 33 debba intendersi come norma con una clausola generale riferita al "settore finanziario" definito in funzione della sua ratio socio-economica: rilevano gli operatori attivi sulla scena finanziaria e idonei, direttamente o indirettamente, a determinare effetti economici potenzialmente distorsivi tramite incentivi retributivi variabili. Pertanto anche società di consulenza finanziaria come la Lazard Srl possono rientrare nel perimetro applicativo dell'addizionale; conseguentemente il ricorso originario del contribuente è respinto e la decisione di merito favorevole al contribuente è cassata. Le spese di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Art. 33, d.l. n. 78/2010 (Stock options ed emolumenti variabili)

    "1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. - 2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti ... - 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    La Corte interpreta l'art. 33 come norma di carattere preventivo e generale finalizzata a disincentivare retribuzioni variabili potenzialmente distorsive nel "settore finanziario", intendendo per questo un perimetro socio-economico ampio che ricomprende anche soggetti non necessariamente vigilati o che non svolgano attività rivolta al pubblico (es. società di consulenza finanziaria).

  • Art. 59 e art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    "le 'società finanziarie' come quelle 'che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni...' e 'una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12'"

    Richiamato in sede di discussione come possibile parametro, il TUB non è stato considerato vincolante per delimitare il "settore finanziario" ai soli soggetti soggetti a vigilanza; può essere utilizzato come indizio esemplificativo ma non come definizione esclusiva dell'ambito tributario dell'art. 33.

  • Art. 106 T.U.B. (intermediari finanziari)

    La Corte osserva che l'art. 33 non rinvia espressamente all'art. 106 TUB e quindi non può ritenersi che il legislatore abbia inteso limitare l'ambito agli intermediari autorizzati e vigilati; l'appartenenza al settore va valutata in chiave socio-economica e di rischio sistemico.

  • Direttiva 2013/36/UE (considerando 62-69)

    Richiamata come contesto internazionale e programmatico (pratiche retributive responsabili), costituisce un elemento indiziario della ratio che ha guidato l'intervento normativo volto a prevenire rischi sistemici connessi a meccanismi di incentivazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 201/2014

    La Consulta ha ritenuto legittima la disciplina dell'art. 33, evidenziando che la platea dei soggetti passivi è circoscritta in ragione della professionalità, autonomia e potere decisionale dei dirigenti che possono porre in essere condotte speculative; la Corte non delimita però ulteriormente il concetto di "settore finanziario", confermando margini interpretativi ampi.

  • Cass. sez. V, 19.10.2020, n. 22692

    Decisione precedente citata: aveva individuato il 'settore finanziario' richiamando principi del TUB e ritenendo applicabile l'addizionale ai soggetti che svolgono attività 'rivolta al pubblico'. La Corte odierna riconosce tale orientamento ma non lo ritiene vincolante, preferendo un'interpretazione più ampia fondata sulla ratio dell'art. 33.

  • Cass. sez. V, 8.6.2023, n. 16257

    Principio recente confermato: l'art. 33 si applica ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, ricomprendendo anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che non svolgano attività rivolta al pubblico; la decisione specifica che rientrano anche società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria.

Massime di principio

  • Il "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 va valutato in chiave socio-economica e di rischio sistemico: rilevano le attività e la potenziale attitudine a generare effetti economici distorsivi tramite retribuzioni variabili, non solo la qualifica formale di intermediario vigilato.
  • Non è necessario che l'attività sia svolta 'rivolta al pubblico' o sotto vigilanza della Banca d'Italia perché il datore di lavoro rientri nel perimetro dell'art. 33; società di consulenza finanziaria possono essere comprese quando la loro attività incide sulla scena finanziaria.
  • Non serve che sia provato l'effettivo verificarsi di effetti distorsivi: l'art. 33 ha funzione preventiva e sanziona il rischio potenziale collegato a determinate forme di remunerazione variabile per dirigenti nel settore finanziario.
  • L'appartenenza al settore finanziario non richiede esclusività dell'attività finanziaria: lo svolgimento anche prevalente o significativo di attività connessa alla finanza può essere sufficiente.
  • In giudizio l'Amministrazione finanziaria dovrebbe indicare quale parametro normativo o quale elemento fattuale giustifica l'inquadramento del datore di lavoro nel settore finanziario, ma l'assenza di un rinvio formale al TUB non impedisce l'applicazione dell'addizionale se la valutazione funzionale lo giustifica.
  • Per casi analoghi, verificare la natura dell'attività svolta, il ruolo del dirigente, la modalità di remunerazione variabile e la potenziale incidenza sulle decisioni/mercati: tali elementi sono determinanti per l'applicabilità dell'addizionale.

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