Cassazione Penale, Ordinanza n. 31497/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in primo grado e poi in appello, di un tentativo di omicidio aggravato; la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; la violazione degli artt. 192, 62-bis e 133 c.p., con correlato vizio di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove, al riconoscimento/valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. La Corte ha però rilevato che la decisione d'appello era stata resa ex art. 599-bis c.p.p., a seguito di accordo tra difesa e procuratore generale sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e rinuncia dell'imputato ad altri motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito di appello concordato ex art. 599-bis c.p.p., una volta che l'imputato rinunci ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado resta vincolato ai soli motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare su questioni ormai non devolute, neppure in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena o di vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra accordo e decisione. Poiché nel caso concreto le doglianze investivano questioni già coperte dalla rinuncia e non era dedotta alcuna illegalità della sanzione concordata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi."
Introduce il c.d. patteggiamento in appello: se le parti concordano sull'accoglimento dei motivi e la rinuncia agli altri, il giudice decide nei limiti dell'accordo e della devoluzione residua.
È richiamato come norma che disciplina le forme della richiesta congiunta delle parti nel procedimento di appello concordato.
Il giudice di appello, nel contesto dell'art. 599-bis c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità quando la cognizione è circoscritta ai motivi non rinunciati.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È invocato quale parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
È invocato dal ricorrente con riguardo alla valutazione della prova.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
È richiamato dal ricorrente per contestare la commisurazione della pena.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Integrano la fattispecie contestata di tentato omicidio aggravato, oggetto della sentenza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ad alcuni motivi di impugnazione delimita in modo definitivo il devolutum: il giudice di secondo grado deve esaminare solo le questioni residue e non è tenuto a motivare su profili ormai abbandonati.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello è inammissibile quando deduca censure relative a questioni alle quali la parte abbia rinunciato, salvo che si alleghi e risulti l'illegalità della pena concordata.
- L'istituto dell'appello concordato è strutturalmente diverso dal patteggiamento: ciò comporta che il giudice non debba svolgere un autonomo controllo generalizzato sulle questioni rinunciate, né motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fuori dai limiti della devoluzione residua.
- Sono invece scrutinabili in cassazione, anche in presenza di accordo sulla pena, le doglianze che investano la validità della volontà negoziale della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra l'accordo raggiunto e la pronuncia del giudice.
Come è indicizzato
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