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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31503/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un giudice di pace aveva condannato l'imputato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva violazione di norme processuali con riferimento all'art. 125 c.p.p. e mancanza di motivazione, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato sul solo richiamo ai precedenti penali dell'imputato e quindi meramente apparente. Con depositi successivi, il difensore eccepiva anche la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in cassazione e reiterava la censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano e ha rigettato l'eccezione di nullità relativa alla mancata notifica dell'avviso di udienza, perché in realtà non era stata fissata alcuna udienza di trattazione. Nel merito preliminare, ha applicato l'art. 585 c.p.p. e ha rilevato che, non essendo stato fissato un termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, il termine di trenta giorni per impugnare decorreva dalla comunicazione dell'avviso di deposito tardivo, avvenuta il 26/01/2026. Poiché il ricorso era stato presentato il 12/03/2026, esso risultava tardivo e quindi inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    È la norma incriminatrice per cui era stata pronunciata la condanna di primo grado; la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro della dedotta mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere che il solo richiamo ai precedenti penali non può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso, nella formulazione richiamata dalla Corte.

  • art. 544 c.p.p.

    Regola il deposito della motivazione; la Corte richiama la possibilità per il giudice di non fissare un termine di deposito e la disciplina del deposito tardivo.

  • art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Stabilisce il termine per impugnare e, nel caso di mancata fissazione del termine per il deposito della motivazione, il termine di trenta giorni.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Fa decorrere il termine di impugnazione dalla comunicazione dell'avviso di deposito tardivo quando la motivazione non sia stata depositata entro quindici giorni.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È la base normativa della declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito non fissa un termine per il deposito della motivazione, il termine per impugnare decorre, in caso di deposito tardivo oltre quindici giorni, dalla comunicazione dell'avviso di deposito tardivo.
  • La tardività del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., rilevabile anche nel procedimento trattato de plano.
  • Se il ricorso è deciso de plano, è infondata l'eccezione di nullità fondata sulla mancata notifica dell'avviso di udienza, perché non vi è stata fissazione di un'udienza di trattazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato oltre che alle spese processuali anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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