Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16999/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna, articolando quattro censure: 1) vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria dopo la ricezione di una lettera di un testimone oculare; 2) insufficiente valutazione delle emergenze probatorie e inattendibilità della persona offesa (sostenendo che la vittima avrebbe reso dichiarazioni false e che la refurtiva non era del danneggiato); 3) mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 62 n.4 c.p. per il modesto valore della refurtiva (portafoglio con 65 euro e un telefono del valore commerciale circa 100 euro); 4) vizio di motivazione sul delitto di resistenza a p.u., per mancata cognizione della lingua italiana e per il fatto che gli agenti intervennero in abiti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e infondate: in rito abbreviato non sussiste un diritto ad assumere nuove prove e la corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego di rinnovazione (superfluità della prova addotta e contraddittorietà della versione difensiva). Ha valorizzato elementi oggettivi a sostegno della sentenza di merito (intestazione della scheda SIM trovata nel telefono e presenza di un documento nel portafoglio che comprovava la disponibilità della vittima), ha escluso l'applicabilità dell'attenuante per la speciale tenuità del danno in relazione alla violenza esercitata e al carattere plurioffensivo della rapina, e ha ritenuto non provata la circostanza che l'imputato non comprendesse l'italiano o che gli agenti non si fossero qualificati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    L'attenuante per danno di speciale tenuità non è applicabile automaticamente per il modesto valore economico della refurtiva nei reati pluri-offensivi come la rapina; occorre una valutazione complessiva degli effetti dannosi, inclusa la lesione alla libertà e all'integrità della vittima, rimessa al giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, valutati profili di colpa nella proposizione del ricorso, di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende; è stata applicata per la determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, sent. n. 50987/2015 richiamata)

    Richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'attenuante per speciale tenuità del danno in caso di rapina, non è sufficiente il modesto valore economico del bene sottratto; devono valutarsi gli effetti complessivi della violenza o minaccia sulla persona offesa

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le parti non hanno un diritto automatico ad assumere prove nuove: possono solo sollecitare il potere d'ufficio del giudice che valuta la necessità dell'integrazione probatoria; le istanze generiche o non supportate da elementi concreti sono frequentemente rigettate
  • Elementi oggettivi come l'intestazione di una scheda SIM trovata nel cellulare o documenti rinvenuti nel portafoglio sono prove forti di disponibilità del bene e possono neutralizzare affermazioni difensive non corroborate
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) è di applicazione restrittiva nei reati che implicano violenza o minaccia (es. rapina): oltre al valore economico si valuta l'offesa complessiva alla persona, decisione rimessa al giudice di merito
  • Eccezioni di fatto (es. incapacità di comprendere la lingua, mancata qualificazione degli agenti) devono essere adeguatamente dedotte e documentate nel giudizio di merito; se non emergono dagli atti non sono sindacabili in Cassazione
  • Ricorsi formulati in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di merito, sono ad alto rischio di inammissibilità e possono comportare condanne per spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.