Cassazione Penale, Sentenza n. 26817/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione di un permesso premio per coltivare i propri affetti familiari a Genova. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la domanda rilevando l'assenza di una revisione critica delle condotte delittuose (detenzione illecita di stupefacenti e armi, del 2017) e una notevole pericolosità sociale; il Tribunale di sorveglianza ha confermato il rigetto ritenendo che, nonostante la partecipazione al percorso rieducativo e l'attività lavorativa intramuraria positiva, tali elementi non siano ancora sufficienti a dimostrare una effettiva presa di distanza dalle scelte antisociali e dalle frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione dell'art. 30-ter legge n.354/1975 e vizio di motivazione, evidenziando quattro anni di osservazione positiva, i legami familiari esterni e l'assenza di procedimenti pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio (art. 30-ter ord. pen.), oltre alla regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale valutata con rigore per reati gravi e con fine pena lontano; ha ritenuto motivata e logica la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha evidenziato la gravità e la recente commissione dei reati (2017), la vita pregressa del condannato, la segnalazione informativa della Questura e l'insufficienza del periodo osservativo e degli elementi trattamentali per attestare una reale presa di distanza. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Per la concessione del permesso premio è richiesto non solo il requisito della regolare condotta ma anche l'assenza di pericolosità sociale; tale assenza va valutata con maggiore rigore per reati di particolare gravità e quando il fine pena è lontano nel tempo, con attenzione alla esistenza di elementi che dimostrino una revisione critica del comportamento deviante
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 (Patacchiola, Rv. 269195)
Indirizzo giurisprudenziale richiamato secondo cui la mancanza di elementi indicativi di una critica rivisitazione del comportamento pregresso pesa negativamente ai fini della concessione dei benefici penitenziari per reati gravi
Massime di principio
- La concessione del permesso premio richiede, oltre alla regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale; per reati gravi e con fine pena lontano questo requisito è valutato con maggiore rigore
- La partecipazione a percorsi rieducativi e lo svolgimento di attività lavorativa intramuraria sono elementi positivi ma non necessariamente determinanti se non accompagnati da prove concrete di revisione critica del passato e di presa di distanza dalle frequentazioni criminose
- Segnalazioni delle forze dell'ordine o informative di polizia sui legami esterni del detenuto possono influire negativamente sulla valutazione della pericolosità sociale
- Un periodo di osservazione positivo (es. quattro anni) può risultare insufficiente quando i reati contestati sono recenti, gravi e la pena residua è rilevante; è utile acquisire elementi oggettivi e duraturi di cambiamento
- In impugnazione in Cassazione la verifica è principalmente di legittimità: la Corte controlla la logica e la conformità giuridica della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti in via primaria
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