Cassazione Civile, Ordinanza n. 11975/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, poi riflesso sul socio per il reddito di partecipazione relativo all'anno 2007. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, deducendo, tra l'altro, l'invalidità della notifica dell'avviso presupposto indirizzato alla società. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo irregolare la notificazione alla società, perché eseguita senza le formalità che il giudice di merito ha ritenuto necessarie e senza prova dell'invio della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe confuso la disciplina della notificazione a destinatario solo relativamente irreperibile con quella applicabile alla irreperibilità assoluta. Nel caso concreto, il messo notificatore aveva attestato che presso il domicilio fiscale nel Comune non vi erano abitazione, ufficio o azienda riconducibili alla società e aveva quindi proceduto al deposito dell'atto in Casa comunale e all'affissione all'albo pretorio, senza necessità di raccomandata informativa. Il resistente non si è tempestivamente costituito con controricorso; ha depositato solo atto di costituzione e memoria, ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l'operato del messo notificatore e ha stabilito che, in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dell'atto impositivo si perfeziona secondo la disciplina speciale dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito in Casa comunale e affissione all'albo del Comune, senza necessità di raccomandata informativa. La CTR aveva quindi applicato erroneamente l'art. 140 c.p.c. e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni non precluse.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
"quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione"
Disciplina speciale applicabile in caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale: richiede deposito e affissione all'albo, senza raccomandata informativa; è sufficiente che dalla relata risulti lo svolgimento delle ricerche necessarie.
Richiamato come disciplina generale non applicabile alla fattispecie di irreperibilità assoluta, ma solo a ipotesi diverse di irreperibilità relativa o di notifica non perfezionata con le modalità speciali.
Citato nella relata del messo notificatore tra le norme considerate per verificare l'impossibilità di consegna a soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede della società.
Citato nella relata del messo notificatore tra le norme considerate per la consegna a mani proprie o a persona idonea.
Citato nella relata del messo notificatore tra le norme considerate per la notifica in mani di soggetti diversi dal destinatario.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi, la disciplina speciale dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 si applica quando nel Comune del domicilio fiscale non vi siano abitazione, ufficio o azienda del destinatario, cioè in caso di irreperibilità assoluta; in tale ipotesi non è richiesta la raccomandata informativa prevista per altre forme di notifica.
- La notificazione è valida se la relata del messo attesta in modo chiaro e specifico lo svolgimento delle ricerche necessarie a verificare l'assenza di un recapito utile nel Comune; non è invece sufficiente una generica attestazione di irreperibilità quando in realtà non risulti l'assenza assoluta del destinatario.
- La disciplina generale di cui all'art. 140 c.p.c. non può essere applicata in luogo della norma tributaria speciale quando ricorrono i presupposti dell'irreperibilità assoluta, perché la normativa speciale prevale su quella generale.
- In sede di legittimità, la valutazione della correttezza della notifica dell'atto impositivo va compiuta distinguendo tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta, poiché le formalità richieste sono diverse e la mancanza di un adempimento non previsto dalla norma speciale non determina invalidità della notifica.
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