Cassazione Civile, Ordinanza n. 20962/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia traeva origine da un rapporto di locazione finanziaria immobiliare, risoltosi prima della dichiarazione di fallimento della società utilizzatrice. Il fallimento aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società di leasing per la restituzione di euro 448.522,16 oltre interessi, a titolo di restituzione delle rate di leasing riscosse ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c. La società di leasing aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'impugnazione del fallimento e rigettato l'opposizione. In cassazione la società di leasing ha proposto ricorso per due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza dando atto di un accordo intervenuto tra le parti, idoneo a determinare la definitiva soddisfazione dei loro interessi sostanziali, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della sopravvenuta definizione concordata della controversia e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'accordo sopravvenuto precludeva l'esame dei motivi di ricorso e rendeva inefficace la sentenza di merito. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia non era di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda restitutoria originaria nel rapporto di locazione finanziaria risolto prima del fallimento.
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
La Corte richiama tali norme per affermare che la sopravvenuta definizione convenzionale della lite non si inquadra nelle tipologie decisorie previste da queste disposizioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato va attestato solo quando la decisione rientra nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non occorre darne atto quando la pronuncia è diversa, come nel caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere in cassazione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e il venir meno della sua efficacia.
- La sopravvenuta definizione concordata della lite non integra inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché non esprime disinteresse delle parti alla decisione ma composizione transattiva della controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato deve essere attestato solo nelle ipotesi tipizzate di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; se la decisione è resa per cessazione della materia del contendere, tale attestazione non è dovuta.
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