Cassazione Penale, Ordinanza n. 04980/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di rapina impropria e di lesioni. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nel furto e non nella rapina impropria. Con il secondo motivo ha censurato la decisione in punto responsabilità per lesioni, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo riproduceva in modo sostanzialmente pedissequo le censure già formulate in appello, senza un'effettiva critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato gli accertamenti di merito secondo cui non vi era stato un semplice divincolarsi, ma un colpo alla mano della persona offesa, con lesioni non accidentali bensì coscienti e volontarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che nella rapina impropria il delitto si consuma quando la persona offesa perde il controllo sulla cosa sottratta e l'agente usa immediatamente dopo violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o l'impunità. Ha inoltre giudicato indeducibile il secondo motivo perché non specifico, in quanto mera reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina impropria si consuma quando, subito dopo la sottrazione, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene sottratto o per procurarsi l'impunità, dopo la perdita del controllo della cosa da parte dell'avente diritto.
La censura della ricorrente mirava a ricondurre i fatti al furto, ma la Corte ha escluso tale qualificazione valorizzando la successiva violenza immediata posta in essere per mantenere il possesso del bene sottratto.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e una critica argomentata della decisione impugnata; la mera riproposizione dei motivi d'appello rende il motivo non specifico e quindi inammissibile.
L'assenza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina impropria la consumazione non richiede che l'agente abbia già pieno e stabile possesso del bene: è sufficiente che l'avente diritto abbia perso il controllo della cosa e che l'agente utilizzi immediatamente violenza o minaccia per consolidare il possesso o garantirsi l'impunità.
- La distinzione tra furto e rapina impropria va effettuata valorizzando la sequenza temporale tra sottrazione e violenza/minaccia: se la violenza interviene subito dopo la sottrazione per finalità tipiche della rapina impropria, la qualificazione in termini di furto è infondata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, senza specifica confutazione della motivazione di merito, è motivo non specifico e quindi inammissibile.
- Le doglianze che contestano la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito sono inammissibili quando non evidenziano un reale vizio logico o giuridico della motivazione, ma si limitano a riproporre una diversa lettura del fatto già disattesa in appello.
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