Cassazione Civile, Sentenza n. 7068/2021 del 12/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 13/3/2017 per giustificato motivo oggettivo: il ricorrente deduceva che l'accorpamento ex lege delle aziende speciali previsto da norme (legge n.124/2014, D.lgs. n.219/2016, D.M. MISE 114268/2017) era obbligatorio e non era stato seguito, per cui il licenziamento sarebbe stato illegittimo. Inoltre censurava la valutazione di merito sulla sussistenza della crisi economica e sulla natura privatistica dell'Azienda speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la domanda diretta alla Camera di Commercio perché la Corte d'appello aveva formato un secondo e non impugnato motivo decisorio (art.21 dello Statuto: la Camera non subentra nei rapporti di lavoro dell'Azienda), rendendo priva di interesse la censura. Sul merito rispetto all'Intertrade, la Corte ha confermato che: 1) era stato esperito un tentativo di accorpamento volontario con un'altra azienda speciale che però fu rifiutato; 2) il D.M. 114268/2017 non è applicabile al licenziamento del 13/3/2017; 3) l'obbligo di accorpamento "ex lege" non è automatico e l'alternativa della soppressione era percorribile; 4) sussisteva un grave dissesto economico giustificante il licenziamento. Spese e condanna al pagamento in favore della CCIAA di Salerno sono state liquidate.
Norme richiamate
Legge n. 92 del 2012
Citata come base procedurale per il reclamo; la Corte ha dato rilievo procedurale alla impugnazione svolta ai sensi della disposizione
Legge n. 604 del 1966
Richiamata in relazione alla normativa sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha esaminato la fondatezza del giustificato motivo alla luce della situazione economica aziendale
Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori)
Richiamata rispetto alle tutele reintegratorie/risarcitorie per licenziamento illegittimo; la Corte ha valutato la legittimità dell'atto di licenziamento con riferimento a tali tutele
Legge n. 124 del 2014
Citata dal ricorrente come parte del quadro normativo di riordino delle aziende speciali; la Corte non ha ritenuto che imponesse automaticamente l'accorpamento nel caso concreto
D.lgs. n. 219 del 2016
art. 3, commi 1, 2 lett. b) e 4
Norma centrale sul riordino/accorpamento/soppressione delle aziende speciali; la Corte ha ritenuto che il percorso di accorpamento non fosse obbligatorio in ogni caso, e che la prova dell'esperimento dell'accorpamento volontario fosse sufficiente quando la controparte si oppose
Decreto Ministeriale MISE n. 114268 del 2017
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha osservato che è entrato in vigore dopo il licenziamento (18/8/2017) e quindi non poteva essere invocato per il fatto del 13/3/2017; sul piano sostanziale non alterava però i principi applicati
Codice civile
Richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di diligenza, correttezza e fine rapporto; la Corte non ha ritenuto che questi artt. mutassero l'esito del giudizio sulla legittimità del licenziamento
Statuto aziendale
Interpretato dalla Corte come disposizione che esclude il subentro della Camera di Commercio nei rapporti di lavoro assunti direttamente dall'Azienda speciale, motivo decisivo e non impugnato che ha reso inammissibile la domanda nei confronti della Camera
Costituzione
Richiamato in relazione ai profili pubblicistici e alla diversa disciplina applicabile alle aziende strumentali; la Corte ha dato rilievo alla natura complessa e pluralistica del contesto
Codice di procedura civile
Norma invocata per dedurre violazione di legge ai fini del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura dedotta
DPR n. 115/2002
Richiamato per la determinazione e l'eventuale integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Se la sentenza di merito fonda la decisione su più ragioni autonome e non tutte sono impugnate, la parte che non ha interesse rispetto a una di esse può trovare il giudizio di cassazione inammissibile per difetto di interesse.
- Il tentativo di accorpamento volontario, documentato e andato incontro a rifiuto di controparte, può essere valutato come sufficiente ai fini dell'ottemperanza alle norme sul riordino delle aziende speciali quando il risultato dipende dall'assenso di terzi.
- Le norme di riordino delle aziende speciali (D.lgs. 219/2016) non impongono sempre automaticamente un accorpamento: è prevista anche la soppressione e l'operatività dell'accorpamento richiede specifici presupposti fattuali (compiti simili, possibilità di coordinamento ed efficienza dell'operazione).
- I provvedimenti normativi posti in vigore dopo il fatto controverso non possono essere invocati per modificare la legittimità di atti anteriori, salvo valutazioni di carattere sostanziale; il D.M. entrato in vigore dopo il licenziamento non è applicabile al caso.
- La natura privatistica o pubblicistica dell'ente e le previsioni statutarie (es. divieto di subentro nei rapporti di lavoro) sono elementi decisivi per individuare il soggetto legittimato ad essere parte processuale e l'effettiva possibilità di ricollocazione del personale.
- Gli accertamenti di fatto della Corte d'appello, adeguatamente motivati (es. sul grave dissesto economico), sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto o mancanza di motivazione.
- L'onere probatorio del datore di lavoro sulla impossibilità di ricollocazione interna (repêchage) può essere modulato dal contesto: quando la ricollocazione richiede il coinvolgimento di altri enti o soggetti distanti e soggetta ad assensi esterni, il comportamento exigibile dal datore è diverso rispetto al caso di riassorbimento interno immediatamente praticabile.
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