Cassazione Penale, Ordinanza n. 24523/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per false attestazioni rese a un pubblico ufficiale e per violazione di una misura di prevenzione. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione nella quantificazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione: si contestava la misura degli aumenti sanzionatori per i reati satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena e dei singoli aumenti per continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo arbitrarietà, illogicità manifesta o totale carenza motivazionale; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando gli elementi ritenuti rilevanti e gli aumenti erano di esigua entità, sicché non era necessaria una motivazione analitica per ciascun incremento.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; nel caso è il reato principale contestato e confermato in appello.
Contestazione ulteriore indicata come assorbita nel reato di cui all'art. 495 c.p.
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Violazione della disciplina delle misure di prevenzione; nel caso è il secondo reato per cui è stata confermata la responsabilità.
Richiamato come parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione, sindacabile solo nei limiti dell'abnormità o dell'illogicità manifesta.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e dei singoli aumenti per continuazione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando risulti arbitraria, manifestamente illogica o priva di motivazione sufficiente.
- Quando gli aumenti di pena per i reati satellite sono di modesta entità, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica e particolarmente dettagliata per ciascun incremento, essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti rilevanti.
- La censura che investe esclusivamente la quantificazione discrezionale della pena, senza evidenziare un vizio logico o motivazionale specifico, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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