Sentenza del 31/01/2017 n. 2433 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva ritenuto la contribuente socia di fatto, con una partecipazione del 16,66%, della Due Emme s.a.s., società considerata evasore totale per l’importazione di materiale ferroso senza pagamento delle imposte. Per il periodo d’imposta 1999, l’Agenzia aveva ricostruito induttivamente in Euro 3.200.000 il reddito d’impresa della società e attribuito alla contribuente un reddito da partecipazione di Euro 533.120. Dopo l’annullamento dell’avviso da parte della Commissione tributaria provinciale e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e insufficiente motivazione, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. La Corte ha rilevato preliminarmente che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci e della società, necessari litisconsorti nella controversia sull’imputazione del reddito sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e dichiarato nullo l’intero giudizio, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso dell’Agenzia. Ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, affinché celebri un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione della novità del principio rispetto alla data delle decisioni di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Nelle controversie relative all’accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei suoi soci, la causa deve coinvolgere la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali. Se ciò non avviene, il giudice deve rilevare la nullità anche d’ufficio e disporre l’integrazione del contraddittorio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, ai quali, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, sono automaticamente imputati i redditi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi
Il reddito della società di persone è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se non è stato effettivamente percepito. Questa imputazione automatica fonda l’unitarietà dell’accertamento e, di regola, la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati.
Massime di principio
- Quando si contesta il reddito di una società di persone e il reddito imputato ai soci sulla base della partecipazione agli utili, la controversia è normalmente inscindibile: devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati.
- Se il ricorso è proposto da un solo socio o dalla sola società, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; l’omissione comporta la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- La necessità del litisconsorzio può non ricorrere quando il contribuente deduce questioni esclusivamente personali, non comuni all’accertamento del reddito sociale.
- La nullità processuale può impedire l’esame dei motivi di merito: in questo caso la Cassazione ha annullato il giudizio e disposto una nuova trattazione, senza decidere se l’accertamento fiscale fosse fondato.
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