Cassazione Civile, Ordinanza n. 31388/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, già dipendente di una società poi fallita e ammessa al passivo per il credito relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione, volta ad ottenere dall'INPS il pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2010 a carico del Fondo di Garanzia. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza, ritenendo che il termine annuale per l'azione giudiziaria fosse decorso perché la lavoratrice aveva presentato domanda amministrativa il 15 marzo 2012, aveva poi proposto ricorso al Comitato provinciale il 7 agosto 2012 e la decisione amministrativa era intervenuta solo il 9 gennaio 2013; secondo la Corte territoriale, il termine sarebbe scaduto il 15 novembre 2013, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 7 gennaio 2014. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, sostenendo che il termine di decadenza non fosse maturato poiché l'azione era stata introdotta entro un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa, termine che si ricava dalla durata massima del procedimento amministrativo; con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, lamentando il mancato pagamento delle ultime tre mensilità, tenuto conto della sospensione in CIGS e della cessazione del rapporto per dimissioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria contro il diniego o il silenzio in materia di prestazioni del Fondo di Garanzia decorre dall'esaurimento dei ricorsi amministrativi, entro un arco massimo di trecento giorni dalla domanda amministrativa, e non può essere prorogato per effetto della tardiva decisione dell'INPS o del ricorso amministrativo. Applicando tale criterio al caso concreto, ha escluso che la decadenza fosse maturata, poiché la domanda amministrativa era stata presentata il 15 marzo 2012 e il ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014 rientrava nel termine di un anno e trecento giorni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine annuale per l'azione giudiziaria contro il diniego o l'omissione in materia previdenziale decorre dall'esaurimento della fase amministrativa e opera anche per le prestazioni del Fondo di Garanzia; non è prorogabile per effetto di ritardi dell'INPS o della decisione del ricorso amministrativo.
art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992
Ha sostituito il testo dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 richiamato dalla ricorrente.
Richiamato come base normativa della prestazione richiesta al Fondo di Garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione.
Il Fondo di Garanzia rientra nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, con conseguente applicabilità del termine di cui all'art. 47 d.p.r. 639/1970.
Concorre, insieme all'art. 46 l. 88/1989, a determinare la durata massima del procedimento amministrativo richiamata dalla Corte.
art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989
Fissa il termine di centottanta giorni per la decisione del ricorso amministrativo, rilevante per il computo del termine complessivo di 300 giorni.
Richiamato per la trattazione del controricorso e della memoria nella fase camerale.
Indicato nella ricostruzione della vicenda quale causa di ammissione al passivo del credito di lavoro in via privilegiata.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali soggette a previa domanda amministrativa decorre dall'esaurimento della fase amministrativa, calcolata secondo la durata massima legale del procedimento, e non dalla concreta data di decisione se questa interviene tardivamente.
- Le scadenze previste dalla disciplina della decadenza previdenziale sono di ordine pubblico e non possono essere modificate o differite dal comportamento dell'ente, né da ritardi nella trattazione della domanda o del ricorso amministrativo.
- Il Fondo di Garanzia INPS per le prestazioni dovute al lavoratore rientra nell'ambito delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sicché alla relativa azione si applica il termine decadenziale annuale previsto dalla disciplina generale previdenziale.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce all'accoglimento per erronea declaratoria di decadenza, il secondo motivo relativo al merito della prestazione può restare assorbito.
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